Art. 7 Diplomi e titoli accademici 1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalita' giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi. 2. Il riconoscimento dei titoli accademici e' disposto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.