Art. 7 
 
                     Diplomi e titoli accademici 
 
  1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di  studio
di scuola secondaria di secondo grado,  possono  essere  riconosciuti
dalla Repubblica i titoli di  primo  e  secondo  ciclo  della  Chiesa
d'Inghilterra, in teologia e nelle altre  discipline  ecclesiastiche,
rilasciati  da  Istituti  accademici  con   personalita'   giuridica,
operanti  sul  territorio  italiano  e  riconosciuti   dalla   Chiesa
d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico  e
del regolamento del corso di studi. 
  2.  Il  riconoscimento  dei  titoli  accademici  e'  disposto   dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, previo  accertamento  del
conseguimento da parte degli interessati  di  un  numero  di  crediti
formativi   previsti   dalla   normativa   vigente,   ai   fini   del
riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.