Art. 8 
 
                             Festivita' 
 
  1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra  in  Italia  dipendenti  da
enti pubblici o privati, o  che  esercitano  attivita'  autonoma,  e'
assicurato il diritto di  astenersi  dall'attivita'  lavorativa,  nel
quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, nel giorno
del Venerdi' Santo, con l'obbligo  di  recupero  delle  relative  ore
lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 
  2. Nella giornata del  Venerdi'  Santo  si  considera  giustificata
l'assenza  dalla  scuola  degli  alunni  appartenenti   alla   Chiesa
d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di  coloro
cui compete la responsabilita' genitoriale. 
  3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze  dei  servizi
pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.