Art. 9 
 
            Enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» 
 
  1. Sono civilmente riconosciuti quali  enti  ecclesiastici,  previo
deposito degli statuti  e  subordinatamente  alla  loro  verifica  di
conformita'  con  l'ordinamento  italiano  da  parte  del   Ministero
dell'interno,   le   seguenti   Cappellanie   e   le   Congregazioni:
Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di
Bologna,  Congregazione  di  Bordighera  (Imperia),  Cappellania   di
Cadenabbia  (Como),  Congregazione  di  Citta'  della   Pieve   (PG),
Cappellania di  Firenze,  Cappellania  di  Genova,  Congregazione  di
Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione
di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di  Roma,  Cappellania
di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione  di  Taormina
(Messina),  Congregazione  di  Trieste,  Congregazione  di  Varese  e
Cappellania di Venezia. 
  2.  L'acquisto  della   personalita'   giuridica   per   gli   enti
ecclesiastici    facenti     parte     dell'Associazione     « Chiesa
d'Inghilterra » diversi da quelli di cui al comma 1, la  costituzione
in enti ecclesiastici con personalita' giuridica di nuove cappellanie
e  congregazioni,  le  modifiche   territoriali,   l'unificazione   o
l'estinzione di quelle  esistenti,  sono  concessi  con  decreto  del
Ministro   dell'interno,   subordinatamente   alla   verifica   della
corrispondenza dell'ente o delle modifiche  statutarie  al  carattere
confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda
del legale rappresentante dell'Associazione « Chiesa  d'Inghilterra »
e previa  delibera  motivata  dell'assemblea  degli  associati.  Alla
domanda sono  allegati  lo  statuto  dell'ente  stesso,  la  delibera
dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione. 
  3.  Si  considerano  enti   ecclesiastici   quelli   che   svolgono
prevalentemente attivita' di religione o di culto. Gli stessi possono
svolgere attivita' diverse, secondo le leggi vigenti. 
  4. Ai  fini  della  presente  legge  si  considerano  attivita'  di
religione o di culto quelle dirette all'esercizio del  culto  e  alla
cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei  religiosi
e dei  catechisti,  a  scopi  missionari  e  di  evangelizzazione,  e
all'educazione cristiana, come  catechesi  o  cultura  religiosa.  Si
considerano attivita' diverse da  quelle  di  religione  o  di  culto
quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura,
e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 
  5. Agli effetti  tributari,  gli  enti  dell'Associazione  « Chiesa
d'Inghilterra » civilmente riconosciuti, aventi fine di  religione  o
di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di  beneficenza  o  di
istruzione. 
  6.  I  mutamenti  sostanziali  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo di esistere di  un  ente  di  cui  al  presente
articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del
Ministro dell'interno. 
  7.   Il   legale    rappresentante    dell'Associazione    « Chiesa
d'Inghilterra » segnala  tempestivamente  al  Ministero  dell'interno
l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del  patrimonio  e
nel modo di esistere di un ente. 
  8.   Il   legale    rappresentante    dell'Associazione    « Chiesa
d'Inghilterra » e' tenuto a segnalare al Ministero dell'interno  ogni
mutamento che faccia perdere all'ente uno  dei  requisiti  prescritti
per il  suo  riconoscimento,  al  fine  di  consentire  al  Ministero
dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca. 
  9. La devoluzione dei beni di un  ente  dell'Associazione  « Chiesa
d'Inghilterra » soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il
provvedimento  del  Consiglio  direttivo  dell'Associazione  « Chiesa
d'Inghilterra », salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie, nonche'  secondo  la  vigente
normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.