Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della Convenzione  di  cui  all'articolo  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste
dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.