Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni e i  soggetti  interessati
provvedono  agli  adempimenti  previsti   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.