Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. All'onere  derivante dall'incremento  del  contributo  al  Fondo
multilaterale per il Protocollo di Montreal per la  protezione  della
fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29  dicembre  2000,
n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  1,  le  amministrazioni
interessate   provvedono   all'attuazione   della   presente    legge
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.