Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo
multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della
fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000,
n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione della presente legge
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.