Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 3, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 31 ottobre, n. 361, si vedano le note all'art. 1.