Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di  emanazione  dei  nuovi  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31  ottobre  2003,
n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore  il
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  23  giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto ministeriale 31  ottobre  2003,  n.  361,  e  il
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  agosto  2007,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  27
agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per  il  rilascio
delle  omologazioni  dell'apparecchio  di  controllo,   delle   carte
tachigrafiche, nonche' delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di
primo montaggio e di intervento tecnico, ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 3, del  decreto  del  Ministro
          delle attivita' produttive 31 ottobre, n. 361, si vedano le
          note all'art. 1.