Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali
previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003,
n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
26 luglio 2005, n. 172, recante modalita' per il rilascio delle carte
tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27
agosto 2007, n. 198, recante modalita' e condizioni per il rilascio
delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte
tachigrafiche, nonche' delle autorizzazioni per le operazioni di
primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3,
comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 31 ottobre, n. 361, si vedano le
note all'art. 1.