IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione
alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;
Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare
l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attivita'
sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri
Stati;
Considerata la necessita' di aggiornamento e revisione delle
modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in
ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'eta' dai cinque
agli undici anni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'istruzione e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione
verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro
che sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione
della prima dose di vaccino, e' rilasciata, altresi', la
certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che
ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A
coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo.».