Art. 3 
 
Coordinamento con le regole di altri Paesi  per  la  circolazione  in
                         sicurezza in Italia 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
      «9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato rilasciato  dalle  competenti  autorita'  sanitarie
estere di avvenuta guarigione o di avvenuta  vaccinazione  anti  SARS
-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente  in
Italia, nel caso  in  cui  siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal
completamento  del  ciclo  vaccinale   primario   anti-SARS-Cov-2   o
dall'avvenuta guarigione da  COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  sul  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),
b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito   negativo   al   virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue
ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al  primo  periodo
non e' obbligatoria in caso  di  avvenuta  guarigione  successiva  al
completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di  vaccinazioni
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti  come  equivalenti  in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo
e' consentito in ogni caso previa effettuazione  di  test  antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al
comma  2,  lettera  c),   avente   validita'   di   quarantotto   ore
dall'esecuzione  se  antigenico  rapido  o  di  settantadue  ore   se
molecolare. 
      9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma  9-bis,  sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle  prescrizioni
di cui al medesimo comma 9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate anche con le  modalita'  indicate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
del comma 10. Nelle more della modifica del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi
di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»; 
    b) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole  «8-ter»  sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»; 
      2) al comma 1, terzo periodo, dopo le  parole  «due  violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».