Art. 3
Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in
sicurezza in Italia
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie
estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS
-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in
Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o
dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e' consentito l'accesso ai
servizi e alle attivita' per i quali sul territorio nazionale
sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),
b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di
quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue
ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo
non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al
completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo
e' consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al
comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore
dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se
molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di
cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni
di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi
di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-ter» sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».