Art. 5
Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto
scolastico dedicato
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quater e' inserito il seguente:
«Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e
lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta' pari o
superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado, e' consentito anche ai
soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19,
comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto
ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se
molecolare.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e'
consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il
loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater,
fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida
per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».