Art. 5 
 
Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e  trasporto
                         scolastico dedicato 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-quater e' inserito il seguente: 
    «Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e
lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1.  Fatto  salvo  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione e fino al  31  marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o
superiore ai 12 anni, di frequenza  dei  corsi  di  scuola  primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado, e' consentito anche  ai
soggetti  muniti  di  una  delle   Certificazioni   verdi   COVID-19,
comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o
molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-Cov-2,   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto
ore dall'esecuzione se antigenico rapido  o  di  settantadue  ore  se
molecolare. 
    2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1,  agli  studenti  di
scuola primaria, secondaria di primo grado  e  di  secondo  grado  e'
consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,
fermo restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida
per il trasporto scolastico  dedicato  di  cui  all'allegato  16  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».