Art. 6 
 
Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel
              sistema educativo, scolastico e formativo 
 
  1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del
regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza  con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative  attivita'  per
una durata di cinque giorni; 
    b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
      1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in
presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato   l'esito    negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
      2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza  con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino
al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con
l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per  coloro  che
posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla  vaccinazione,
l'attivita'  didattica  prosegue  in  presenza  con  l'utilizzo   dei
dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei  anni  fino
al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con
l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di  coloro  che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si
applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque
giorni; 
    c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo  4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
      1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con
l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato
positivo al COVID-19; 
      2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni
presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza con  l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli
alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al  COVID-19.  Per
coloro che posseggano un'idonea  certificazione  di  esenzione  dalla
vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue   in   presenza   con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo  al  COVID-19,  su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per
i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  Per
gli altri alunni si applica la didattica digitale  integrata  per  la
durata di cinque giorni. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai
bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge n.  33  del  2020,  con  esclusione
dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di  autosorveglianza  si  applica  la
quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare  per  la  rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2   e   con
l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni  i  dispositivi
di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2,  se  di  eta'
superiore a sei anni. La  riammissione  in  classe  dei  soggetti  in
regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di  avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati. 
  3. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei
locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°. 
  4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione
delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del
quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni
dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e
lettera   c),   numero   2),   terzo   periodo,   se   l'accertamento
rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e'
considerato il personale educativo e scolastico. 
  5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo,  e  lettera  c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni
scolastiche mediante l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al
conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al
primo periodo. 
  6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il  comma
1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.