Art. 6
Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo
1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del
regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti
misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite
autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per
una durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in
presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite
autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli
alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con
l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che
posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con
l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si
applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque
giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con
l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato
positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per
coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per
i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per
gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la
durata di cinque giorni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai
bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione
dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con
l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'
superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in
regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati.
3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei
locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione
delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del
quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e
lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento
rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e'
considerato il personale educativo e scolastico.
5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni
scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione
mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al
conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al
primo periodo.
6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma
1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.