IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2021/605   della
Commissione, del 7 aprile 2021, che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo della peste suina africana; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della  peste
suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua  diffusione
nei suini da allevamento, allo scopo di  assicurare  la  salvaguardia
della sanita' animale, la tutela del  patrimonio  suino  nazionale  e
dell'Unione  europea,   nonche'   al   fine   di   salvaguardare   le
esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri  della  salute,  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, di concerto con i Ministri  della  transizione  ecologica,
dell'economia e delle  finanze  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di prevenzione e contenimento della  diffusione  della
                     peste suina africana - PSA 
 
  1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio nazionale, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano  regionale
di interventi urgenti per la gestione, il controllo e  l'eradicazione
della peste suina africana nei suini da allevamento  e  nella  specie
cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza
della specie all'interno del territorio di competenza  suddivisa  per
provincia,  l'indicazione  dei  metodi  ecologici,  delle   aree   di
intervento diretto, delle modalita',  dei  tempi  e  degli  obiettivi
annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento
della peste suina africana. 
  2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformita'
alle disposizioni: 
    a) del Piano nazionale  di  sorveglianza  ed  eradicazione  delle
peste suina, presentato alla Commissione europea in  data  30  giugno
2021 dal Ministero  della  salute,  ai  sensi  dell'articolo  12  del
regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014; 
    b) del «Manuale  delle  emergenze  da  Peste  Suina  Africana  in
popolazioni di suini selvatici» del 21 aprile 2021. 
  3. Ai fini della gestione,  i  Piani  regionali  sono  adottati  in
conformita' al documento tecnico del 21 aprile 2021  sulla  «Gestione
del cinghiale e peste  suina  africana  Elementi  essenziali  per  la
redazione di un  piano  di  gestione»  redatto  dai  Ministeri  della
salute, delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica. 
  4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo  parere
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per  la  peste  suina  da
rendere entro venti giorni dalla  richiesta  della  regione  o  della
provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei  gravi
rischi di diffusione della peste suina africana  e  dell'esigenza  di
adottare con urgenza sistemi  di  controllo  della  specie  cinghiale
finalizzati a  ridurre  i  rischi  sanitari  e  il  relativo  impatto
economico che l'epidemia puo' arrecare all'intero  settore  suinicolo
italiano, i Piani regionali di cui al  comma  1,  fermo  restando  il
rispetto  della  normativa  dell'Unione  in  materia  di  valutazione
ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e
a valutazione di incidenza ambientale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano
i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori  e  dei
soggetti abilitati alla  caccia  con  metodi  selettivi.  All'interno
delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale  d'istituto
e da coadiuvanti formati  e  abilitati.  La  vigilanza  sul  corretto
svolgimento delle operazioni di prelievo e'  esercitata  dal  Comando
delle Unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari  dell'Arma  dei
Carabinieri nonche' dall'Azienda sanitaria  locale  (ASL)  competente
per territorio. 
  6. Gli animali abbattuti  nell'ambito  delle  azioni  previste  dal
presente decreto e destinati al consumo  alimentare  sono  sottoposti
alle attivita' di ispezione e controllo igienico sanitario  da  parte
del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I  dati
raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  ispettive,  nonche'   quelli
derivanti  dalle  attivita'  di  analisi  effettuate  dagli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  (IIZZSS),  ivi  inclusi  quelli  sulla
Trichinella spp, confluiscono  nel  Sistema  informativo  veterinario
(VETINFO) del Ministero della salute. 
  7. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  della
transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza  per
gli allevamenti  suinicoli  articolati  per  tipologia  produttiva  e
modalita' di allevamento. Le recinzioni necessarie ad  assicurare  il
confinamento degli animali allevati  nel  rispetto  delle  pertinenti
norme  di  biosicurezza  sono  realizzate  anche   in   deroga   alle
disposizioni dei regolamenti edilizi.