Art. 2 
 
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA 
 
  1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia  delle  misure
adottate dalle regioni e dalle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano attraverso i rispettivi  Piani  regionali,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie,  e'
nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento  e
monitoraggio  delle  azioni  e  delle  misure  poste  in  essere  per
prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. 
  2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: 
    a) coordina i servizi veterinari delle aziende  sanitarie  locali
competenti per  territorio,  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  le
strutture  amministrative  e  tecniche  regionali  nonche'  gli  enti
territorialmente competenti per le finalita' di cui all'articolo 1; 
    b) verifica la regolarita' dell'abbattimento e distruzione  degli
animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di  suini  nonche'
le procedure di disinfezione svolte  sotto  il  controllo  della  ASL
competente. 
  3. Qualora le regioni o  le  province  autonome  non  adottino  nel
termine  previsto  i  piani  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari
regionali e le autonomie assegna il  termine  di  trenta  giorni  per
adottare i  predetti  piani.  Decorso  inutilmente  tale  termine  il
Consiglio dei ministri, sentita la regione o  la  provincia  autonoma
interessata,  su  proposta  dei  Ministri   competenti,   ordina   al
Commissario straordinario di  provvedere  in  via  sostitutiva.  Alla
riunione del Consiglio dei ministri  partecipa  il  presidente  della
regione o della provincia autonoma interessata. 
  4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto  dell'Unita'
centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure  per
il contrasto della peste suina africana in Italia,  operativa  presso
il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA
e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  dei  compiti
assegnati dal presente articolo, si avvale degli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di  malattie
animali  delle  seguenti  amministrazioni:  Ministero  della  salute,
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  Ministero
della transizione ecologica, regioni, province, Citta' metropolitane,
comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle
Unita'  forestali,  ambientali   e   agroalimentari   dell'Arma   dei
Carabinieri, Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del
Ministero  della  salute  assicura  il  necessario  supporto  per  lo
svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine
la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci  veterinari
e' potenziata con un contingente  massimo  pari  a  dieci  unita'  di
personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche  amministrazioni,
in possesso delle competenze  e  dei  requisiti  di  professionalita'
richiesti dal  Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, con esclusione del personale  docente  educativo  e
amministrativo  tecnico  ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche,
nonche' del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato  e
delle Forze armate. Detto personale e' posto, ai sensi  dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico   fondamentale   e   accessorio   dell'amministrazione   di
appartenenza, che resta a carico della medesima. 
  6.  Il  Commissario  straordinario,  nell'ambito   delle   funzioni
attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire  ed  eliminare
gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,  puo'  adottare
con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel  rispetto
dei  principi  generali   dell'ordinamento   e   del   principio   di
proporzionalita' tra misure adottate  e  finalita'  perseguite.  Tali
provvedimenti  sono   immediatamente   comunicati   alla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni  di  volta  in
volta interessate dal provvedimento. 
  7. Il Commissario straordinario opera  per  un  periodo  di  dodici
mesi, prorogabile, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali  e  per  gli
affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore
periodo di  dodici  mesi.  Del  conferimento  dell'incarico  e'  data
immediata  comunicazione  al  Parlamento  e  notizia  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. L'incarico di Commissario straordinario e' compatibile con altri
incarichi pubblici ed e' svolto a titolo gratuito. 
  9. Sull'attivita' del Commissario straordinario, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui  delegato  riferisce
periodicamente al Parlamento. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
alla Regione Sardegna.