Art. 2 
 
  1. All'articolo 41 della Costituzione sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo la parola:  «danno»  sono  inserite  le
seguenti: «alla salute, all'ambiente,»; 
    b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
ambientali». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   41   della
          Costituzione, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 41. 
                L'iniziativa economica privata e' libera. 
                Non puo'  svolgersi  in  contrasto  con  la  utilita'
          sociale  o  in  modo   da   recare   danno   alla   salute,
          all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla  dignita'
          umana. 
                La  legge  determina  i  programmi  e   i   controlli
          opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e  privata
          possa essere indirizzata e  coordinata  a  fini  sociali  e
          ambientali.».