Art. 3 
 
  1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di  tutela
degli  animali,  di  cui  all'articolo  9  della  Costituzione,  come
modificato dall'articolo 1 della presente  legge  costituzionale,  si
applica alle regioni a statuto speciale e alle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative  ad  esse
riconosciute dai rispettivi statuti. 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
 
          Note all'art. 3: 
              Per il testo dell'articolo 9 della  Costituzione,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  si  veda  nella   nota
          all'articolo 1.