Art. 2 Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche 1. Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,»; b) all'articolo 316-bis: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; 2) al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalita'» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste»; c) all'articolo 316-ter: 1) nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; 2) al primo comma, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,»; d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» e' inserita la seguente: «sovvenzioni,». 2. All'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata.»; b) al comma 14, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».