Art. 5 
 
Ulteriori interventi sull'elettricita' prodotta da impianti  a  fonti
                             rinnovabili 
 
  1. A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del
31 dicembre 2022, e' applicato un meccanismo di compensazione  a  due
vie sul prezzo dell'energia,  in  riferimento  all'energia  elettrica
immessa in rete da: 
    a) impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che
beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
    b) impianti di potenza superiore a  20  kW  alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010. 
  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore
dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,
entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,
redatta ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per  le
finalita'   di   cui   al   presente   articolo,   come   individuate
dall'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con
i provvedimenti di cui al comma 6. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
    a) un prezzo di riferimento pari a  quello  indicato  individuato
dalla Tabella  1  allegata  al  presente  decreto  in  riferimento  a
ciascuna zona di mercato; 
    b) un prezzo di mercato pari a: 
      1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche'  per
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare,  eolica,
geotermica ed idrica ad acqua fluente, il  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, il prezzo indicato nei contratti medesimi; 
      2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  diversi  da
quelli di cui al numero 1), la media aritmetica  mensile  dei  prezzi
zonali  orari  di  mercato  dell'energia  elettrica,  ovvero,  per  i
contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio  2022  che  non
rispettano le condizioni di cui al comma 7, il  prezzo  indicato  nei
contratti medesimi. 
  4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'
le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si
applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti. 
  8. L'articolo 16 del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  e'
abrogato.