Art. 3 
 
Disposizioni urgenti  di  semplificazione  delle  procedure  per  gli
  interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina 
 
  1. Per gli interventi di assistenza o  di  cooperazione  in  favore
delle autorita' e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre
2022,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014,  n.
125, alle relative disposizioni attuative e a  ogni  disposizione  di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il  rispetto  del  codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Gli
interventi di cui al presente articolo sono deliberati  dal  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale  o  dal  Vice
Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge  11
agosto 2014, n. 125.