Art. 4 
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' e la sicurezza degli uffici
                     e del personale all'estero 
 
  1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero  e
del relativo personale e degli interventi a tutela  dei  cittadini  e
interessi italiani  realizzati  dai  medesimi  uffici,  la  dotazione
finanziaria delle  ambasciate  e  degli  uffici  consolari  di  prima
categoria e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022.  Nei
limiti dell'importo di cui  al  primo  periodo,  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e'  autorizzato  a
provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del  personale  e
dei cittadini, che, per ragioni  di  sicurezza,  sono  alloggiati  in
locali  indicati  dal  Ministero  o  dal  capo  della  rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare. 
  2. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per
l'invio  di  dieci  militari  dell'Arma  dei  carabinieri  ai   sensi
dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  a
tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti  e  del  relativo
personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento
economico di cui all'articolo 170,  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18.  Nelle  more
dell'istituzione dei posti di organico,  il  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e'   autorizzato   a
corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi
del secondo periodo.