Art. 5 
 
Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari
             esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. Per il potenziamento delle attivita' realizzate  dall'Unita'  di
crisi  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale a tutela degli interessi italiani  e  della  sicurezza
dei  connazionali  all'estero  in   situazioni   di   emergenza,   e'
autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022. 
  2.  L'autorizzazione  di  spesa   di   cui   all'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di  euro  100.000
per l'anno 2022. 
  3. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo  14,  comma
2, del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.  183,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.  21,  sono  differiti
rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.