Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145; b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, gia' erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario; d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2. 2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo. 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.