Art. 2
Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla
sicurezza del sistema nazionale del gas naturale
1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita' del sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina anche
allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas
dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure
finalizzate all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del
sistema italiano del gas naturale di cui al decreto del Ministero
dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le
misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle
predette misure e' data comunicazione nella prima riunione del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1, la societa' Terna S.p.A. predispone un programma di
massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia
elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che
utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo
restando il contributo degli impianti alimentati a energie
rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicita' settimanale al
Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di regolazione
per energia reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti
di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti
medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo
da massimizzarne l'utilizzo, nonche' assimilandoli alle unita'
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente definisce i corrispettivi a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti
impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e della
situazione di eccezionalita' che giustifica la massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla normativa
eurounitaria, in deroga a piu' restrittivi limiti eventualmente
prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione
ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle
fonti rinnovabili.