Art. 2 
 
Disposizioni per l'adozione  di  misure  preventive  necessarie  alla
          sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilita'  del  sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra  in  Ucraina  anche
allo scopo di  consentire  il  riempimento  degli  stoccaggi  di  gas
dell'anno  termico  2022-2023,  possono  essere  adottate  le  misure
finalizzate all'aumento della disponibilita' di gas e alla  riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal Piano  di  emergenza  del
sistema italiano del gas naturale di cui  al  decreto  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  18  dicembre  2019,  adottato  ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.
93, a prescindere dalla dichiarazione del livello  di  emergenza.  Le
misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro  della  transizione  ecologica.  Delle
predette misure  e'  data  comunicazione  nella  prima  riunione  del
Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime. 
  2. In caso di  adozione  delle  misure  finalizzate  a  ridurre  il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1,  la   societa'   Terna   S.p.A.   predispone   un   programma   di
massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia
elettrica con  potenza  termica  nominale  superiore  a  300  MW  che
utilizzino carbone o olio  combustibile  in  condizioni  di  regolare
esercizio, per il periodo stimato  di  durata  dell'emergenza,  fermo
restando  il  contributo  degli   impianti   alimentati   a   energie
rinnovabili. Terna S.p.A. trasmette con periodicita'  settimanale  al
Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di  regolazione
per energia reti e ambiente un programma di utilizzo  degli  impianti
di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli  impianti
medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete,  in  modo
da  massimizzarne  l'utilizzo,  nonche'  assimilandoli  alle   unita'
essenziali per la sicurezza del  sistema  elettrico.  L'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente definisce i  corrispettivi  a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai  predetti
impianti. 
  3. Tenuto  conto  della  finalita'  di  cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2,  a  tali  impianti  si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla  normativa
eurounitaria, in  deroga  a  piu'  restrittivi  limiti  eventualmente
prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa. 
  4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro  della  transizione
ecologica adotta le necessarie misure  per  incentivare  l'uso  delle
fonti rinnovabili.