Art. 3 
 
          Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina 
 
  1. Per far fronte alle  eccezionali  esigenze  di  accoglienza  dei
cittadini ucraini in conseguenza del conflitto  bellico  in  atto  in
quel Paese,  le  risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione,  alla  locazione  e
alla gestione dei centri  di  trattenimento  e  di  accoglienza  sono
incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022. 
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  e'  autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di  accoglienza  e
integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. 
  3.  Al  decreto-legge  8  ottobre  2021,  n.  139,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'articolo 7, al
comma  1,  le  parole  da:  «richiedenti  asilo»  fino  a:  «medesimi
richiedenti», sono sostituite dalle seguenti:  «profughi  provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi  politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi». 
  4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma  390,
le  parole  da:  «richiedenti  asilo»  fino  a:  «Afghanistan»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «profughi,  in  conseguenza  delle  crisi
politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina». 
  5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti,  a
decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture  di  cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
nonche' nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se  non  in
possesso della qualita' di richiedente  protezione  internazionale  o
degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente. 
  6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di  provvedere
al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a  quanto
indicato al comma 1, per  l'anno  2022  sono  autorizzate  variazioni
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di  bilancio  iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
pertinente Programma relativo alle spese per la gestione  dei  flussi
migratori di cui  all'unita'  di  voto  5.1,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
euro 91.864.260 per l'anno 2022 e  a  euro  44.971.650  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024, si provvede: 
    a)  quanto  a  54.162.000   euro   per   l'anno   2022   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a  44.971.650  euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente  utilizzo
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le  politiche  e  i
servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 39.