Art. 3
Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina
1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei
cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in
quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono
incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e
integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39.
3. Al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con
modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'articolo 7, al
comma 1, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi
richiedenti», sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».
4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 390,
le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan», sono
sostituite dalle seguenti: «profughi, in conseguenza delle crisi
politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».
5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a
decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
nonche' nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in
possesso della qualita' di richiedente protezione internazionale o
degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.
6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere
al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto
indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del
pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi
migratori di cui all'unita' di voto 5.1, da adottare ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a
euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, si provvede:
a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39.