IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  recante:
«Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di   intermediazione
finanziaria» (di seguito «T.U.F.»); 
  Visto in particolare l'articolo 39 del T.U.F., sostituito dall'art.
4, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in  base  al
quale il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina  i  criteri
generali  cui  devono  uniformarsi  gli  Organismi  di   investimento
collettivi del risparmio (di seguito «OICR») italiani; 
  Visto l'articolo 14-bis della legge 25 gennaio  1994,  n.  86,  che
disciplina i fondi istituiti con apporto di beni immobili; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, che,  in  attuazione
del previgente articolo 37 del T.U.F., determina i criteri generali a
cui debbono uniformarsi i fondi comuni di investimento, e  modificato
con decreto interministeriale 22 maggio 2000, n. 180; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  in  particolare
l'articolo 33, recante disposizioni in materia di valorizzazione  del
patrimonio immobiliare; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
novembre 2011, n. 236, recante: «Definizioni  ed  individuazioni  dei
clienti professionali  pubblici,  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma
2-sexies del T.U.F.»; 
  Visto  il   regolamento   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo  2015,  n.  30,  attuativo  del
predetto articolo 39 del T.U.F., concernente  la  determinazione  dei
criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani; 
  Ritenuto, in conformita' con quanto previsto dal predetto  articolo
39  del  T.U.F.,  di  dover  modificare  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30 relativamente  alla
disciplina dei  fondi  di  investimento  alternativi  (FIA)  italiani
riservati,  al  fine  di  consentire  l'accesso  a  queste  forme  di
investimento alternativo ad una platea di clientela non professionale
piu' ampia, con patrimoni di medie/grandi dimensioni e disponibile  a
impiegare le proprie risorse nel medio/lungo periodo; 
  Sentita la Banca d'Italia e la Consob; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 15 settembre 2021; 
  Vista la nota del 18 novembre 2021, prot. n. 12190, con  la  quale,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400,  lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                     Modifiche alle definizioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, dopo la lettera z) sono aggiunte
le seguenti: 
    «aa)  "portafoglio  finanziario":  il  valore   complessivo   del
portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di  investimento
assicurativi e strumenti finanziari disponibili  anche  presso  altri
intermediari o gestori; 
    bb) "prodotti di investimento assicurativi": i  prodotti  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3) del TUF; 
    cc) "strumento finanziario": qualsiasi strumento riportato  nella
Sezione C dell'Allegato I del TUF; 
    dd) personale: i dipendenti e coloro che comunque  operano  sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
aziendale,  anche  in  forma   diversa   dal   rapporto   di   lavoro
subordinato.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il decreto  5  marzo  2015,  n.  30,  concernente  il
          regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione
          dei criteri generali cui devono uniformarsi  gli  Organismi
          di investimento collettivo del risparmio  (OICR)  italiani,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  marzo  2015,  n.
          65. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  39,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
                «Art. 39 (Struttura degli Oicr  italiani).  -  1.  Il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
          criteri generali cui devono uniformarsi gli  Oicr  italiani
          con riguardo: 
                  a) all'oggetto dell'investimento; 
                  b) alle categorie di investitori cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote o azioni; 
                  c) alla forma aperta o chiusa e alle  modalita'  di
          partecipazione, con particolare riferimento alla  frequenza
          di  emissione  e  rimborso   delle   quote,   all'eventuale
          ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle  procedure  da
          seguire; 
                  d) all'eventuale durata minima e massima; 
                  e) alle condizioni e alle modalita'  con  le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo. 
                2. Il regolamento previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                  a) le categorie di  investitori  non  professionali
          nei cui confronti e' possibile  commercializzare  quote  di
          FIA  italiani  riservati,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 43; 
                  b)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                  c) le ipotesi nelle quali la societa'  di  gestione
          del risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione
          in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; 
                  d)  i  requisiti  e  i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),
          numero 5). 
          Note alle premesse: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 24  febbraio
          1998, n. 58 si veda nelle note al titolo. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  39  del  T.U.F.  come
          sostituita dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo  4
          marzo 2014, n. 44 (Attuazione della  direttiva  2011/61/UE,
          sui gestori  di  fondi  di  investimento  alternativi,  che
          modifica  le  direttive  2003/41/CE  e   2009/65/CE   e   i
          regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010): 
                «Art. 39 (Struttura degli Oicr  italiani).  -  1.  Il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  regolamento
          adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i
          criteri generali cui devono uniformarsi gli  Oicr  italiani
          con riguardo: 
                  a) all'oggetto dell'investimento; 
                  b) alle categorie di investitori cui  e'  destinata
          l'offerta delle quote o azioni. 
                  c) alla forma aperta o chiusa e alle  modalita'  di
          partecipazione, con particolare riferimento alla  frequenza
          di  emissione  e  rimborso   delle   quote,   all'eventuale
          ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle  procedure  da
          seguire; 
                  d) all'eventuale durata minima e massima; 
                  e) alle condizioni e alle modalita'  con  le  quali
          devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti  dei
          beni, sia in fase costitutiva che in fase  successiva  alla
          costituzione del fondo. 
                2. Il regolamento previsto  dal  comma  1  stabilisce
          inoltre: 
                  a) le categorie di  investitori  non  professionali
          nei cui confronti e' possibile  commercializzare  quote  di
          FIA  italiani  riservati,  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 43; 
                  b)  le  scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti  periodici  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per  le
          imprese commerciali, nonche' gli  obblighi  di  pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici; 
                  c) le ipotesi nelle quali la societa'  di  gestione
          del risparmio deve chiedere l'ammissione alla  negoziazione
          in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; 
                  d)  i  requisiti  e  i   compensi   degli   esperti
          indipendenti indicati nell'art. 6,  comma  1,  lettera  c),
          numero 5).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14-bis della  legge  25
          gennaio 1994, n. 86 (Istituzione  e  disciplina  dei  fondi
          comuni di investimento immobiliare chiusi): 
                «Art. 14-bis (Fondi istituiti  con  apporto  di  beni
          immobili). - 1. In  alternativa  alle  modalita'  operative
          indicate negli articoli 12, 13 e 14,  le  quote  del  fondo
          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua
          costituzione, con apporto di beni  immobili  o  di  diritti
          reali su immobili, qualora  l'apporto  sia  costituito  per
          oltre  il  51  per  cento  da  beni  e  diritti   apportati
          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
          da regioni, da enti locali  e  loro  consorzi,  nonche'  da
          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
          stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto  in
          natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a),  d),
          e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
          8.  Si  applicano  altresi',  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5. 
                2. Ai fini  del  presente  articolo  la  societa'  di
          gestione non deve essere controllata,  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile, neanche indirettamente,  da  alcuno
          dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia,  ai  fini
          della  presente   disposizione,   nell'individuazione   del
          soggetto   controllante   non   si   tiene   conto    delle
          partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
          dell'investimento minimo  obbligatorio  nel  fondo  di  cui
          all'art. 13, comma  8,  e'  determinata  dal  Ministro  del
          tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
          del fondo. 
                3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
          per i soggetti che effettuano conferimenti  in  natura,  di
          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
          al 5 per cento del valore  del  fondo.  Detto  obbligo  non
          sussiste qualora partecipino al fondo,  esclusivamente  con
          apporti in denaro, anche soggetti  diversi  da  quelli  che
          hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma  1  e
          sempreche' il relativo apporto in denaro non sia  inferiore
          al 10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La  liquidita'
          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
          per  l'acquisto  di   beni   immobili   o   diritti   reali
          immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni  immobili
          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad
          integrare  i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e   diritti
          apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti  acquisti
          comportino un investimento non superiore al  30  per  cento
          dell'apporto complessivo in denaro. 
                4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma
          1  sono  sottoposti  alle  procedure  di   stima   previste
          dall'art. 8 anche al  momento  dell'apporto;  la  relazione
          deve essere redatta e depositata  al  momento  dell'apporto
          con le modalita' e le forme  indicate  nell'art.  2343  del
          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie
          richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8. 
                5. Agli  immobili  apportati  al  fondo  da  soggetti
          diversi da quelli indicati al  comma  1,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter. 
                6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
          12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
          pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
          sensi del comma 1. A tal fine,  le  quote  sono  tenute  in
          deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
          deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui  al
          comma  4  e,  ove  esistente,  dal  certificato  attestante
          l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
          dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui  al
          comma 12. L'offerta  al  pubblico  deve  concludersi  entro
          diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto  in  natura  e
          comportare  collocamento  di  quote  per  un   numero   non
          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
          del  fondo  prevede  le   modalita'   di   esecuzione   del
          collocamento,   il   termine   per   il   versamento    dei
          corrispettivi da parte degli  acquirenti  delle  quote,  le
          modalita' con cui la  societa'  di  gestione  procede  alla
          consegna  delle  quote   agli   acquirenti,   riconosce   i
          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai
          medesimi le quote non collocate. 
                7. Gli interessati all'acquisto delle  quote  offerte
          ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
          esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le  possibili
          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 
                8. Entro sei mesi dalla  consegna  delle  quote  agli
          acquirenti, la societa' di gestione  richiede  alla  CONSOB
          l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione  in
          un mercato regolamentato, salvo il caso  in  cui  le  quote
          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
          ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a). 
                9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
          data dell'ultimo apporto in natura,  risulti  collocato  un
          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
          societa' di gestione  dichiara  il  mancato  raggiungimento
          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
          la liquidazione del  fondo,  che  viene  effettuata  da  un
          commissario nominato dal Ministro  del  tesoro  e  operante
          secondo le direttive impartite dal  Ministro  medesimo,  il
          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 
                10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del  comma
          1 non danno luogo a redditi  imponibili  ovvero  a  perdite
          deducibili per l'apportante  al  momento  dell'apporto.  Le
          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto
          oggetto di apporto mantengono, ai fini  delle  imposte  sui
          redditi,  il  medesimo  valore   fiscalmente   riconosciuto
          anteriormente all'apporto. 
                11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma  1  e
          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
          e' dovuto in luogo delle  ordinarie  imposte  di  registro,
          ipotecaria   e   catastale    e    dell'imposta    comunale
          sull'incremento  di  valore  degli   immobili,   un'imposta
          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
          del registro a seguito di denuncia  del  primo  apporto  in
          natura e che  deve  essere  presentata  dalla  societa'  di
          gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto  stesso
          e' stato effettuato. 
                12. I progetti  di  utilizzo  degli  immobili  e  dei
          diritti  apportati  a  norma  del  comma   1   di   importo
          complessivo superiore a  2  miliardi  di  lire,  risultante
          dalla  relazione  di  cui  al  comma  4,  sono   sottoposti
          all'approvazione  della  conferenza  di  servizi   di   cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della  legge
          24 dicembre 1993,  n.  537,  le  determinazioni  concordate
          nelle conferenze  di  servizi  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti i concerti, le intese, i nulla osta e  gli  assensi
          comunque  denominati.  Qualora  nelle  conferenze  non   si
          pervenga  alle  determinazioni  conclusive  entro   novanta
          giorni  dalla  convocazione   ovvero   non   si   raggiunga
          l'unanimita',   anche   in   conseguenza   della    mancata
          partecipazione ovvero  della  mancata  comunicazione  entro
          venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e  dei
          soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
          sono assunte ad ogni effetto dal Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri; il suddetto termine  puo'  essere  prorogato  una
          sola volta per non  piu'  di  sessanta  giorni.  I  termini
          stabiliti da altre disposizioni di  legge  e  regolamentari
          per  la   formazione   degli   atti   facenti   capo   alle
          amministrazioni e soggetti chiamati  a  determinarsi  nelle
          conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
          termine  di  cui  al  precedente  periodo,  possono  essere
          ridotti  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
          delle  conferenze  di  servizi  nel  rispetto  del  termine
          stabilito  nel  periodo  precedente.   Eventuali   carenze,
          manchevolezze, errori od  omissioni  della  conferenza  nel
          procedimento  di  approvazione  del   progetto   non   sono
          opponibili alla societa' di  gestione,  al  fondo,  ne'  ai
          soggetti cui sono stati trasmessi, in  tutto  ovvero  anche
          solo in parte, i relativi diritti. 
                13. Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli
          speciali che prevedono diritti di conversione in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1.  Le  modalita'  e  le
          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
          stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista  al
          comma 6, per le quote di propria  pertinenza,  il  Ministro
          del tesoro puo'  emettere  titoli  speciali  che  prevedano
          diritti di conversione in  quote  dei  fondi  istituiti  ai
          sensi del comma 1. Le modalita' e  le  condizioni  di  tali
          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 
                14. Le somme derivanti dal  collocamento  dei  titoli
          speciali emessi ai sensi del  comma  13  o  dalla  cessione
          delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
          apporti dello  Stato  o  di  enti  previdenziali  pubblici,
          nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
          quote, affluiscono agli enti titolari. 
                15. Gli enti locali  territoriali  sono  autorizzati,
          fino a  concorrenza  del  valore  dei  beni  conferiti,  ad
          emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote  dei
          fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le  modalita'
          di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
          alternativa alla procedura prevista  al  comma  6,  per  le
          quote di propria pertinenza, gli enti  locali  territoriali
          possono emettere titoli speciali che prevedano  diritti  di
          conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi  ai
          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art.  35
          della predetta legge n. 724 del 1994. 
              16. Le somme  derivanti  dal  collocamento  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione  delle  quote
          nonche' dai proventi distribuiti dai fondi  sono  destinate
          al  finanziamento  degli  investimenti  secondo  le   norme
          previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,
          nonche' alla riduzione del debito complessivo. 
                17. Qualora per l'utilizzazione o  la  valorizzazione
          dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
          parte degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista  dal
          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  di  lavori  su  beni
          immobili di pertinenza del fondo stesso,  gli  enti  locali
          territoriali  conferenti  dovranno   effettuare   anche   i
          conferimenti in denaro necessari nel  rispetto  dei  limiti
          previsti al comma 1. A tal fine gli  enti  conferenti  sono
          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari
          convertibili  in  quote  del  fondo  fino   a   concorrenza
          dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote  del  fondo
          spettanti agli  enti  locali  territoriali  a  seguito  dei
          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
          banca depositaria fino alla conversione.». 
              - Il decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica del 24 maggio 1999,  n.  228
          (Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione   dei
          criteri generali  cui  devono  essere  uniformati  i  fondi
          comuni  di  investimento)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164. 
              - Si riporta il testo dell'art. 37 del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998: 
                «Art. 37 (Regolamento del fondo). - 1. Il regolamento
          di  ciascun  fondo  Comune  di  investimento  definisce  le
          caratteristiche del fondo, ne disciplina il  funzionamento,
          indica  il  gestore  e   il   depositario,   definisce   la
          ripartizione  dei  compiti  tra  tali  soggetti,  regola  i
          rapporti intercorrenti tra tali soggetti e  i  partecipanti
          al fondo. 
                2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
                  a) la denominazione e la durata del fondo; 
                  b) le  modalita'  di  partecipazione  al  fondo,  i
          termini e le modalita'  dell'emissione  ed  estinzione  dei
          certificati e della sottoscrizione  e  del  rimborso  delle
          quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo; 
                  c)  gli  organi  competenti  per  la  scelta  degli
          investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
          medesimi; 
                  d) il tipo di beni, di strumenti  finanziari  e  di
          altri valori in cui e' possibile  investire  il  patrimonio
          del fondo; 
                  e)  i  criteri  relativi  alla  determinazione  dei
          proventi  e  dei  risultati  della  gestione   nonche'   le
          eventuali modalita' di  ripartizione  e  distribuzione  dei
          medesimi; 
                  f) le spese a carico del fondo e  quelle  a  carico
          della societa' di gestione del risparmio; 
                  g) la misura o i criteri  di  determinazione  delle
          provvigioni  spettanti  alla  societa'  di   gestione   del
          risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti; 
                  h) le modalita' di  pubblicita'  del  valore  delle
          quote di partecipazione; 
                  i) se il fondo e' un fondo feeder. 
                3. Il regolamento dei fondi chiusi  diversi  dai  FIA
          riservati prevede che i partecipanti  possono  riunirsi  in
          assemblea esclusivamente per deliberare sulla  sostituzione
          del gestore. L'assemblea  e'  convocata  dal  consiglio  di
          amministrazione  della  societa'  di  gestione   anche   su
          richiesta dei partecipanti che rappresentano  almeno  il  5
          per cento del valore  delle  quote  in  circolazione  e  le
          deliberazioni sono approvate con il voto  favorevole  della
          maggioranza  assoluta   delle   quote   degli   intervenuti
          all'assemblea. Il quorum deliberativo non puo' in ogni caso
          essere inferiore al 10 per cento del  valore  di  tutte  le
          quote in circolazione. 
                4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi
          diversi dai FIA  riservati  e  le  relative  modificazioni,
          valutandone   in   particolare   la   completezza   e    la
          compatibilita' con i criteri generali determinati ai  sensi
          degli articoli 36 e 37. 
                5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui,  in
          base  all'oggetto  dell'investimento,  alla  categoria   di
          investitori o alle regole di funzionamento  del  fondo,  il
          regolamento e le sue modificazioni si  intendono  approvati
          in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
          approvato  quando  la  Banca   d'Italia   non   adotta   un
          provvedimento  di  diniego  nel  termine   dalla   medesima
          preventivamente stabilito.». 
              - Il decreto interministeriale 22 maggio 2000,  n.  180
          recante modificazioni al regolamento recante norme  per  la
          determinazione  dei  criteri  generali  cui  devono  essere
          uniformati i fondi  comuni  d'investimento,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2000, n. 153. 
              - Si riporta il testo dell'art. 33, del decreto-legge 6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria): 
                «Art. 33 (Disposizioni in materia  di  valorizzazione
          del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
          gestione del risparmio  avente  capitale  sociale  pari  ad
          almeno  un  milione  di   euro   per   l'anno   2012,   per
          l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
          partecipare  in  fondi  d'investimento  immobiliari  chiusi
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti  pubblici
          ovvero da societa'  interamente  partecipate  dai  predetti
          enti, al  fine  di  valorizzare  o  dismettere  il  proprio
          patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
          di cui al primo  periodo  e'  autorizzata  la  spesa  di  6
          milioni di euro  per  l'anno  2013.  La  pubblicazione  del
          suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge.  Il
          capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
          primo periodo del presente comma  e'  detenuto  interamente
          dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  fatto  salvo
          quanto  previsto  dal  successivo  comma  8-bis.  I   fondi
          istituiti  dalla  societa'  di   gestione   del   risparmio
          costituita  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          partecipano  a  quelli  di  cui  al  comma  2  mediante  la
          sottoscrizione di quote da questi ultimi  offerte  su  base
          competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
          la  liquidita'  necessaria  per  la   realizzazione   degli
          interventi  di  valorizzazione.  I  fondi  istituiti  dalla
          societa' di gestione del risparmio costituita dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del  presente  comma
          investono anche direttamente al fine di acquisire  immobili
          in locazione passiva alle  pubbliche  amministrazioni.  Con
          successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono   essere   stabilite   le   modalita'   di
          partecipazione del  suddetto  fondo  a  fondi  titolari  di
          diritti di concessione o  d'uso  su  beni  indisponibili  e
          demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
          o in parte il bene oggetto della concessione. 
                2.  Ai  fondi  comuni  di  investimento   immobiliare
          promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni  anche
          in forma consorziata  o  associata  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  ed  da  altri  enti
          pubblici ovvero da  societa'  interamente  partecipate  dai
          predetti  enti,  ai  sensi  del  comma  1  possono   essere
          apportati  a  fronte  dell'emissione  di  quote  del  fondo
          medesimo, ovvero trasferiti, beni immobili e diritti  reali
          immobiliari,   con   le   procedure   dell'art.   58    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          quelli trasferiti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n. 85. Tali  apporti  o  trasferimenti  devono
          avvenire  sulla  base  di  progetti  di   utilizzo   o   di
          valorizzazione  approvati  con  delibera   dell'organo   di
          Governo  dell'ente,  previo  esperimento  di  procedure  di
          selezione della Societa' di gestione del risparmio  tramite
          procedure di evidenza pubblica. Possono presentare proposte
          di  valorizzazione  anche  soggetti  privati   secondo   le
          modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163. Nel caso dei beni individuati  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto  legislativo  28
          maggio 2010, n.  85,  la  domanda  prevista  dal  comma  4,
          dell'art. 3 del  citato  decreto  legislativo  puo'  essere
          motivata dal trasferimento dei predetti beni  ai  fondi  di
          cui al presente comma. E' abrogato  l'art.  6  del  decreto
          legislativo 28 maggio 2010,  n.  85.  I  soggetti  indicati
          all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 410, possono apportare beni ai suddetti fondi. 
                3. L'investimento nei fondi di cui ai commi 1,  8-ter
          e 8-quater, e' compatibile con le vigenti  disposizioni  in
          materia di attivita' di copertura  delle  riserve  tecniche
          delle  compagnie  di  assicurazione  di  cui   al   decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   e   successive
          modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP nn. 147 e  148  del
          1996 e n. 36 del  2011,  e  successive  modificazioni,  nei
          limiti ed alle condizioni ivi contenuti. Il venti per cento
          del  piano  di  impiego  dei  fondi  disponibili   previsto
          dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  per  gli
          enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale,  per
          gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla sottoscrizione
          delle quote dei fondi di cui al comma 1. Il venti per cento
          del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
          destinato,  per  gli  anni  2012,   2013   e   2014,   alla
          sottoscrizione delle quote dei fondi di cui  ai  successivi
          commi 8-ter e  8-quater.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,
          secondo le modalita' di cui all'art.  3,  comma  4-bis  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  aprile  2009,  n.  33,  puo'
          partecipare ai fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater. 
                4. La destinazione funzionale  dei  beni  oggetto  di
          conferimento o trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,
          8-ter  e  8-quater  puo'  essere  conseguita  mediante   il
          procedimento di cui all'art. 34 del decreto legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, e  delle  corrispondenti  disposizioni
          previste dalla legislazione regionale. Il  procedimento  si
          conclude entro il termine perentorio di  180  giorni  dalla
          data della delibera con cui viene promossa la  costituzione
          dei fondi.  Con  la  medesima  procedura  si  procede  alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai
          commi 2, 8-ter e 8-quater e'  sospensivamente  condizionato
          al  completamento   delle   procedure   amministrative   di
          valorizzazione e di  regolarizzazione.  Fino  a  quando  la
          valorizzazione  dei  beni  trasferiti  al  fondo  non   sia
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione  del  risparmio,  i  soggetti
          apportanti non possono alienare la maggioranza delle  quote
          del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al  comma
          8-ter da parte di regioni, provincie, comuni anche in forma
          consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267, e di altri  enti  pubblici  ovvero  di
          societa' interamente partecipate dai predetti enti, oggetto
          di preventiva comunicazione da parte di ciascuno  di  detti
          soggetti alla societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1 e al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  e'
          riconosciuto in favore dell'ente  conferente  un  ammontare
          pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
          in quote del fondo; compatibilmente con  la  pianificazione
          economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di
          gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte
          del valore e' corrisposta in denaro. 
                5. Per gli immobili sottoposti alle norme  di  tutela
          di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  si
          applicano  gli  articoli  12  e  112  del  citato   decreto
          legislativo,  nonche'  l'art.  5,  comma  5,  del   decreto
          legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
                6. All'art. 58 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, dopo il comma  9  e'  aggiunto  il  seguente:
          "9-bis. In caso di conferimento  a  fondi  di  investimento
          immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma
          1, la destinazione  funzionale  prevista  dal  piano  delle
          alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto
          alle previsioni urbanistiche  ed  edilizie  vigenti  ed  in
          itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di
          cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e delle  corrispondenti  disposizioni  previste  dalla
          legislazione regionale. Il procedimento si  conclude  entro
          il termine perentorio di 180 giorni  dall'apporto  o  dalla
          cessione sotto pena  di  retrocessione  del  bene  all'ente
          locale.  Con  la  medesima  procedura   si   procede   alla
          regolarizzazione edilizia  ed  urbanistica  degli  immobili
          conferiti." 
                7.  Agli  apporti  e  ai   trasferimenti   ai   fondi
          effettuati ai sensi del presente articolo si  applicano  le
          agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 14-bis della
          legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
                8. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto la  societa'  Patrimonio  dello
          Stato S.p.a. e' sciolta ed e' posta in liquidazione con  le
          modalita' previste dal codice civile. 
                8-bis. I fondi istituiti dalla societa'  di  gestione
          del risparmio  costituita  dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di
          proprieta'  degli  enti  territoriali  e   altri   immobili
          appartenenti  al  demanio  dello  Stato,  utilizzati  dagli
          stessi o da altre pubbliche amministrazioni  nonche'  altri
          immobili  di  proprieta'  dei  medesimi  enti  di  cui  sia
          completato     il      processo      di      valorizzazione
          edilizio-urbanistico,  qualora  inseriti  in  programmi  di
          valorizzazione, recupero e  sviluppo  del  territorio.  Gli
          immobili di tipo residenziale in  uso  al  Ministero  della
          difesa acquisiti dai citati fondi  ai  sensi  del  presente
          comma contribuiscono al raggiungimento della  quota  minima
          di alloggi da alienare fissata dal comma  3  dell'art.  306
          del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  i  relativi  introiti
          sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale
          di cui all'art. 297 dello stesso codice.  Le  azioni  della
          societa' di gestione  del  risparmio  di  cui  al  comma  1
          possono essere trasferite, mediante  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   a   titolo   gratuito
          all'Agenzia del demanio. Con apposita convenzione, a titolo
          oneroso, sono  regolati  i  rapporti  fra  la  societa'  di
          gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del demanio. Per  le
          attivita'   svolte   ai   sensi   del   presente   articolo
          dall'Agenzia del demanio, quest'ultima utilizza parte delle
          risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7754 dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Le risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1  dell'art.
          6 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  sono  utilizzate
          dall'Agenzia del demanio per l'individuazione o l'eventuale
          costituzione della societa' di  gestione  del  risparmio  o
          delle societa', per il collocamento delle quote del fondo o
          delle  azioni  della  societa',  nonche'   per   tutte   le
          attivita', anche propedeutiche, connesse alle operazioni di
          cui al presente articolo. 
                8-ter. Allo scopo  di  conseguire  la  riduzione  del
          debito pubblico il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1, promuove, con le modalita' di cui all'art.  4  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.  410,  la
          costituzione di uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
          immobiliare, a  cui  trasferire  o  conferire  immobili  di
          proprieta'  dello  Stato  non  utilizzati   per   finalita'
          istituzionali,  nonche'  diritti  reali   immobiliari.   Le
          risorse derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  Fondo  per
          l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato,  e   destinate   al
          pagamento dei debiti dello Stato;  a  tale  ultimo  fine  i
          corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo  speciale
          per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
          al Fondo speciale per la reiscrizione dei  residui  perenti
          in conto capitale, ovvero  possono  essere  utilizzati  per
          incrementare l'importo stabilito  dall'art.  35,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n.  27.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, si provvede alla determinazione delle  percentuali
          di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma. Le
          societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento
          a tali fondi di  immobili  di  proprieta'.  I  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di  cui  all'art.  4
          del  citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
          disciplinano, altresi', le modalita' di  concertazione  con
          le competenti strutture tecniche  dei  diversi  livelli  di
          Governo  territoriale  interessati.  Ai  fondi  di  cui  al
          presente comma possono conferire beni anche i  soggetti  di
          cui al comma 2 con le modalita' ivi  previste,  ovvero  con
          apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui
          all'art. 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche in deroga all'obbligo di  allegare  il  piano
          delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio.
          Tale delibera deve indicare espressamente  le  destinazioni
          urbanistiche  non   compatibili   con   le   strategie   di
          trasformazione   urbana.   La   totalita'   delle   risorse
          rivenienti  dalla  valorizzazione   e   alienazione   degli
          immobili di proprieta' delle regioni, degli enti  locali  e
          degli  enti  pubblici,  anche  economici,  strumentali   di
          ciascuna regione, trasferiti ai fondi di  cui  al  presente
          comma, e' destinata alla riduzione del debito dell'ente  e,
          solo in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
          eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
                8-quater. Per le medesime finalita' di cui  al  comma
          8-ter,  il  Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
          attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui  al
          comma 1,  promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 4 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre
          2001, n. 410, uno  o  piu'  fondi  comuni  di  investimento
          immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
          comma 4, gli immobili di proprieta' dello  Stato  non  piu'
          utilizzati  dal  Ministero  della  difesa   per   finalita'
          istituzionali e  suscettibili  di  valorizzazione,  nonche'
          diritti reali immobiliari.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del  demanio,  da
          emanarsi il primo entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
          vigore delle presenti disposizioni, sono individuati  tutti
          i  beni  di  proprieta'  statale  assegnati   al   medesimo
          Dicastero e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
          istituzionali. L'inserimento degli  immobili  nei  predetti
          decreti ne determina  la  classificazione  come  patrimonio
          disponibile  dello  Stato.  A  decorrere  dalla   data   di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati  decreti,
          l'Agenzia   del   demanio    avvia    le    procedure    di
          regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente
          articolo ovvero dall'art.  33-bis,  limitatamente  ai  beni
          suscettibili di valorizzazione. Al  predetto  Dicastero,  a
          fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
          riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il
          30 per cento del valore di apporto dei beni,  da  impiegare
          con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e  alla
          riorganizzazione   del   settore    infrastrutturale,    ad
          esclusione  di  spese  di  natura  ricorrente.  Le  risorse
          monetarie  derivanti  dall'alienazione  delle  quote   sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate alle  spese  di  investimento  dello  stato  di
          previsione della  spesa  del  Ministero  della  difesa,  in
          aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie  iscritte  nel
          medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la
          procedura di valorizzazione di cui al comma 4 non sia stata
          completata,  secondo  le   valutazioni   effettuate   dalla
          relativa societa' di gestione del risparmio,  il  Ministero
          della  difesa  non  puo'  alienare  la  maggioranza   delle
          predette quote. Con decreto del Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, su  indicazione  dell'Agenzia  del  demanio,
          sono assegnate una parte delle restanti quote dello  stesso
          Ministero, nella misura massima del 25 per cento  e  minima
          del 10 per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
          interessati dalle procedure di cui al  presente  comma;  le
          risorse  rivenienti  dalla  cessione  delle   stesse   sono
          destinate alla riduzione del debito dell'Ente  e,  solo  in
          assenza del debito, o comunque per la  parte  eventualmente
          eccedente, a spese di investimento.  Le  risorse  derivanti
          dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze sono versate all'entrata del  bilancio  dello
          Stato per essere riassegnate al  Fondo  per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, e destinate al  pagamento  dei  debiti
          dello Stato; a tale ultimo  fine  i  corrispettivi  possono
          essere riassegnati al Fondo speciale per  reiscrizione  dei
          residui perenti delle spese correnti e  al  Fondo  speciale
          per la reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,
          ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo
          stabilito  dall'art.  35,  comma   1,   lettera   b),   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  si
          provvede alla determinazione delle percentuali  di  riparto
          tra le finalita' indicate nel presente comma. Gli immobili,
          individuati con i decreti del Ministero della difesa di cui
          al secondo periodo del presente comma, non suscettibili  di
          conferimento ai fondi di  cui  al  presente  comma  o  agli
          strumenti  previsti  dall'art.  33-bis,   rientrano   nella
          disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
          alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme
          vigenti;  l'Agenzia  puo'  avvalersi,  a  tali  fini,   del
          supporto  tecnico  specialistico  della   societa'   Difesa
          Servizi Spa, sulla base di apposita  convenzione  a  titolo
          gratuito sottoscritta con la citata societa', alla quale si
          applicano comunque le disposizioni di cui  all'art.  4  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive modificazioni, limitatamente ai commi 4,  5,  9,
          10, 11, 12 e 14. Spettano all'Amministrazione della  difesa
          tutti gli obblighi di custodia degli  immobili  individuati
          con  i  predetti  decreti,  fino  al  conferimento   o   al
          trasferimento degli stessi ai  fondi  di  cui  al  presente
          comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna  dei  medesimi
          all'Agenzia del  demanio.  La  predetta  riconsegna  e'  da
          effettuarsi  gradualmente  e  d'intesa  con  l'Agenzia  del
          demanio,  a  far  data  dal  centoventesimo  giorno   dalla
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dei  relativi  decreti
          individuativi. 
                8-quinquies. In deroga alla  normativa  vigente,  con
          provvedimenti  dell'Agenzia   del   demanio   e'   disposto
          d'ufficio, laddove  necessario,  sulla  base  di  elaborati
          planimetrici   in   possesso,   l'accatastamento    o    la
          regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'
          dello Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione
          della  difesa.  A  seguito  dell'emanazione  dei   predetti
          provvedimenti, la competente Agenzia fiscale  procede  alle
          conseguenti attivita' di iscrizione catastale. In  caso  di
          dismissione  degli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,
          eventuali   regolarizzazioni   catastali   possono   essere
          eseguite,   anche   successivamente   agli   atti   o    ai
          provvedimenti di trasferimento, a  cura  degli  acquirenti.
          Tutte le attivita' rese  in  favore  delle  amministrazioni
          dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente  articolo  e
          del successivo art. 33-bis, sono svolte da  quest'ultima  a
          titolo oneroso sulla base di specifiche convenzioni con  le
          parti interessate. 
                8-sexies. I decreti di cui al presente articolo  sono
          soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          11  novembre  2011,  n.  236,  recante:   «Definizioni   ed
          individuazioni dei clienti professionali pubblici, ai sensi
          dell'art. 6, comma 2-sexies del T.U.F.» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n.  30
          recante il Regolamento attuativo dell'art. 39  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  (TUF)  concernente  la
          determinazione dei criteri generali cui devono  uniformarsi
          gli Organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
          (OICR) italiani, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente  regolamento
          s'intendono per: 
                  a) "Testo Unico della Finanza  (TUF)":  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58   e   successive
          modificazioni; 
                  b)  "Testo  Unico  Bancario  (TUB)":   il   decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385  e  successive
          modificazioni; 
                  c) "Oicr": l'organismo di  investimento  collettivo
          del risparmio come definito dall'art. 1, comma  1,  lettera
          k), del TUF; 
                  d) "Oicr aperto": l'Oicr di cui all'art.  1,  comma
          1, lettera k-bis), del TUF; 
                  e) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; 
                  f) "Oicr italiani": gli Oicr  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera l, del TUF; 
                  g) "fondo": il fondo Comune  di  investimento  come
          definito dall'art. 1, comma 1, lettera j), del TUF; 
                  h) "Sicav": la societa' di investimento a  capitale
          variabile come definita dall'art. 1, comma 1,  lettera  i),
          del TUF; 
                  i) "Sicaf": la societa' di investimento a  capitale
          fisso come definita dall'art. 1, comma 1,  lettera  i-bis),
          del TUF; 
                  l) "OICVM italiani": gli Oicr di  cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera m), del TUF; 
                  m)  "FIA":   l'Oicr   rientrante   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2011/61/UE; 
                  n) "FIA italiano": l'Oicr di cui all'art. 1,  comma
          1, lettera m-ter), del TUF; 
                  o) "FIA italiano riservato": l'Oicr di cui all'art.
          1, comma 1, lettera m-quater), del TUF; 
                  p)   "investitori   professionali":    i    clienti
          professionali privati, i  clienti  professionali  pubblici,
          nonche' coloro che su  richiesta  possono  essere  trattati
          come clienti professionali, ai  sensi  dell'art.  6,  commi
          2-quinquies e 2-sexies, del TUF; 
                  q) "FIA italiani immobiliari": i fondi e  le  Sicaf
          che investono in beni immobili, diritti reali  immobiliari,
          ivi  inclusi  quelli  derivanti  da  contratti  di  leasing
          immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori,
          partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri  FIA
          immobiliari, anche esteri; 
                  r) "partecipazioni  in  societa'  immobiliari":  le
          partecipazioni  in  societa'  di  capitali   che   svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili; 
                  s)    "mercato    regolamentato":    il     mercato
          regolamentato iscritto nell'elenco previsto  dall'art.  63,
          comma 2 o  nell'apposita  sezione  prevista  dall'art.  67,
          comma 1, del TUF o altro mercato regolamentato regolarmente
          funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato
          nel regolamento del fondo; 
                  t)  "sistema  multilaterale  di  negoziazione":  il
          sistema   multilaterale    di    negoziazione    rientrante
          nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE; 
                  u) "gestore": uno dei soggetti di cui  all'art.  1,
          comma 1, lettera q-bis), del TUF; 
                  v) "Sgr": la societa' di gestione del risparmio  di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera o), del TUF; 
                  z)  "gestione  di  portafogli":  il   servizio   di
          investimento di cui all'art. 1, comma 5-quinquies, del TUF. 
                  aa)   "portafoglio    finanziario":    il    valore
          complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari,
          prodotti   di   investimento   assicurativi   e   strumenti
          finanziari disponibili anche presso  altri  intermediari  o
          gestori; 
                  bb)  "prodotti  di  investimento  assicurativi":  i
          prodotti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  w-bis.3)  del
          TUF; 
                  cc) "strumento  finanziario":  qualsiasi  strumento
          riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF; 
                  dd) personale: i dipendenti e coloro  che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato. 
                2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento,
          ove non diversamente definite, hanno lo stesso  significato
          indicato nel TUF.».