Art. 2 
 
        Modifiche alla disciplina dei FIA italiani riservati 
 
  1. All'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  5  marzo  2015,  n.   30,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il regolamento o lo statuto del FIA italiano riservato puo'
prevedere la partecipazione anche dei seguenti soggetti: 
        a) investitori non  professionali  che  sottoscrivono  ovvero
acquistano quote o azioni del FIA  per  un  importo  complessivo  non
inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale
non e' frazionabile; 
        b)  investitori  non  professionali  che  nell'ambito   della
prestazione del servizio di consulenza  in  materia  di  investimenti
sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo
iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto
della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare  complessivo  degli
investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del  proprio
portafoglio finanziario. La partecipazione  minima  iniziale  non  e'
frazionabile; 
        c)  soggetti  abilitati  alla  prestazione  del  servizio  di
gestione di portafogli che nell'ambito  dello  svolgimento  di  detto
servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del  FIA  per
un importo iniziale non inferiore  a  centomila  euro  per  conto  di
investitori non professionali.»; 
      b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Ferme restando le regole di condotta  in  materia  di
prestazione di servizi  di  investimento,  il  soggetto  che  propone
l'acquisto o la sottoscrizione di quote  o  azioni  di  FIA  italiani
riservati assicura la sussistenza dei requisiti di cui  al  comma  2,
lettera b), sulla base delle informazioni presentate  dal  potenziale
investitore non professionale. Quest'ultimo e' tenuto  a  fornire  al
soggetto che propone l'acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni
di  FIA  italiani  riservati  informazioni   accurate   sul   proprio
portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA di cui  al  comma
1. 
        2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si  applicano  ai  casi
previsti dai commi 3 e 4.»; 
      c) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        1) le parole «i dipendenti» sono sostituite  dalle  seguenti:
«il personale»; 
        2) le parole «per un importo  inferiore  a  quello  indicato»
sono sostituite dalle  seguenti:  «per  importi  inferiori  a  quelli
indicati»; 
      d) al comma 7, le  parole  «direttamente  o  nell'ambito  della
prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera  d),
del TUF,» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto 5
          marzo 2015, n. 30, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 14 (FIA italiani riservati). -  1.  Il  gestore
          puo'  istituire  FIA  italiani  riservati   a   investitori
          professionali in forma aperta o chiusa. 
                2. Il regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  italiano
          riservato  puo'  prevedere  la  partecipazione  anche   dei
          seguenti soggetti: 
                  a) investitori non professionali che  sottoscrivono
          ovvero acquistano quote o azioni del  FIA  per  un  importo
          complessivo non  inferiore  a  cinquecentomila  euro.  Tale
          partecipazione minima iniziale non e' frazionabile; 
                  b) investitori non  professionali  che  nell'ambito
          della prestazione del servizio di consulenza in materia  di
          investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni
          del FIA per un importo iniziale non inferiore  a  centomila
          euro a condizione che, per effetto della  sottoscrizione  o
          dell'acquisto, l'ammontare complessivo  degli  investimenti
          in FIA riservati non superi il 10  per  cento  del  proprio
          portafoglio finanziario. La partecipazione minima  iniziale
          non e' frazionabile; 
                  c) soggetti abilitati alla prestazione del servizio
          di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento
          di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano  quote  o
          azioni del FIA per un  importo  iniziale  non  inferiore  a
          centomila euro per conto di investitori non professionali. 
                2-bis.  Ferme  restando  le  regole  di  condotta  in
          materia di  prestazione  di  servizi  di  investimento,  il
          soggetto che propone  l'acquisto  o  la  sottoscrizione  di
          quote o  azioni  di  FIA  italiani  riservati  assicura  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma  2,  lettera  b),
          sulla base delle  informazioni  presentate  dal  potenziale
          investitore non professionale.  Quest'ultimo  e'  tenuto  a
          fornire  al  soggetto   che   propone   l'acquisto   o   la
          sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani  riservati
          informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e
          sugli investimenti in FIA di cui al comma 1. 
                2-ter. I limiti di cui al comma 2 non si applicano ai
          casi previsti dai commi 3 e 4. 
                3.  I  FIA  immobiliari  riservati   possono   essere
          commercializzati  a  enti  pubblici,  che  non   hanno   le
          caratteristiche  per  essere  classificati   come   clienti
          professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11
          novembre 2011, n. 236, limitatamente  al  caso  in  cui  la
          partecipazione di tali soggetti al FIA immobiliare  avvenga
          attraverso il conferimento diretto di beni  immobili  o  di
          diritti  reali  immobiliari,  ivi   compresi   i   rapporti
          concessori, per operazioni di valorizzazione del patrimonio
          pubblico ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
                4. I componenti dell'organo di amministrazione  e  il
          personale del gestore possono sottoscrivere quote o  azioni
          di FIA italiani riservati da essi gestiti anche per importi
          inferiori a quelli indicati al comma 2. 
                5. Il regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  italiano
          riservato specifica le categorie di investitori alle  quali
          il FIA e' riservato. 
                6. Il regolamento  o  lo  statuto  del  FIA  italiano
          riservato, oltre a indicare in modo analitico ed  esaustivo
          quanto previsto negli articoli 37, commi 1 e 2, 35-quater e
          35-quinquies del TUF, indica: 
                  a) la circostanza che il regolamento del fondo  non
          e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia; 
                  b) la circostanza che non trovano  applicazione  le
          norme  prudenziali  di  contenimento  e  frazionamento  del
          rischio stabilite  dalla  Banca  d'Italia  per  i  FIA  non
          riservati; 
                  c) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile  di
          gestione e le tecniche di investimento del FIA; 
                  d) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; 
                  e) i limiti di investimento del FIA. 
                7. Le quote o le azioni dei  FIA  italiani  riservati
          non possono essere collocate,  rimborsate  o  rivendute  da
          parte di chi le possiede,  a  soggetti  diversi  da  quelli
          indicati nel regolamento o nello statuto del FIA.».