Art. 2 
 
Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n.  146,
              in materia di operazioni sotto copertura 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    «b-bis) gli ufficiali  di  polizia  giudiziaria  degli  organismi
specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,  nell'attivita'  di
contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies  e  518-septies
del codice penale, i quali nel  corso  di  specifiche  operazioni  di
polizia e, comunque, al solo fine di  acquisire  elementi  di  prova,
anche per interposta persona,  compiono  le  attivita'  di  cui  alla
lettera a)». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16  marzo
          2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  e
          dei  Protocolli  delle  Nazioni  Unite  contro  il  crimine
          organizzato   transnazionale,    adottati    dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31  maggio  2001),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Operazioni  sotto  copertura).  -  1.  Fermo
          quanto disposto dall'articolo 51  del  codice  penale,  non
          sono punibili: 
                  a)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  appartenenti  alle  strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454,  455,  460,  461,
          473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e  648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, nonche' ai delitti  previsti  dal  testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  anche
          per interposta persona, danno rifugio o  comunque  prestano
          assistenza   agli    associati,    acquistano,    ricevono,
          sostituiscono od occultano denaro o altra  utilita',  armi,
          documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero
          cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o  mezzo
          per commettere il reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la
          promessa o  altrimenti  ostacolano  l'individuazione  della
          loro  provenienza  o   ne   consentono   l'impiego   ovvero
          corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione  di  un
          accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
          denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico  ufficiale
          o da un incaricato di un pubblico  servizio  o  sollecitati
          come prezzo della mediazione  illecita  verso  un  pubblico
          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                  b)   gli   ufficiali   di    polizia    giudiziaria
          appartenenti agli organismi investigativi della Polizia  di
          Stato   e   dell'Arma   dei    carabinieri    specializzati
          nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza  competenti   nelle
          attivita' di contrasto al finanziamento del  terrorismo,  i
          quali, nel corso di specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine di acquisire elementi  di  prova  in
          ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
          eversione,  anche  per  interposta  persona,  compiono   le
          attivita' di cui alla lettera a); 
                  b-bis) gli ufficiali di polizia  giudiziaria  degli
          organismi specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,
          nell'attivita'  di  contrasto  dei  delitti  di  cui   agli
          articoli 518-sexies e  518-septies  del  codice  penale,  i
          quali nel corso di  specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine  di  acquisire  elementi  di  prova,
          anche per interposta persona, compiono le attivita' di  cui
          alla lettera a). 
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui  aldecreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai  delitti  previsti  dal  testo  unico  di  cui
          aldecreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,
          n. 309, di seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,  e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui aldecreto del Presidente della  Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70  del  testo  unico  di  cui  aldecreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'
          trasmessa   al   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. 
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
              11. Sono abrogati: 
                a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre  1991,
          n. 419,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                b) l'articolo 12-quater del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dallalegge  7
          agosto 1992, n. 356; 
                c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
          n. 269; 
                e) l'articolo 4del decreto-legge 18 ottobre 2001,  n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438; 
                f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; 
                f-bis) l'articolo  7  del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».