Art. 3 
 
Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia  di
              responsabilita' delle persone giuridiche 
 
  1. Dopo l'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   25-septiesdecies   (Delitti    contro    il    patrimonio
culturale). - 1. In relazione alla commissione del  delitto  previsto
dall'articolo 518-novies del codice penale, si  applica  all'ente  la
sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. 
  2.  In  relazione  alla  commissione  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies  del  codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria  da  duecento  a  cinquecento
quote. 
  3.  In  relazione  alla  commissione  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 518-duodecies  e  518-quaterdecies  del  codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione  pecuniaria  da  trecento  a  settecento
quote. 
  4.  In  relazione  alla  commissione  dei  delitti  previsti  dagli
articoli 518-bis, 518-quater  e  518-octies  del  codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento  a  novecento
quote. 
  5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4,  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
    Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione
e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). -  1.  In  relazione
alla commissione dei delitti previsti  dagli  articoli  518-sexies  e
518-terdecies del codice penale,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da cinquecento a mille quote. 
  2. Se l'ente o  una  sua  unita'  organizzativa  viene  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica  la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.