Art. 4 
 
                Modifica alla legge 6 dicembre 1991, 
                 n. 394, in materia di aree protette 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e' sostituito dal seguente: 
    «3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati  perseguiti
ai sensi del  titolo  VIII-bis  del  libro  secondo  o  dell'articolo
733-bis del codice penale,  il  sequestro  di  quanto  adoperato  per
commettere gli illeciti ad essi relativi  puo'  essere  disposto,  in
caso di flagranza, anche dagli addetti  alla  sorveglianza  dell'area
protetta, al fine di evitare l'aggravamento o  la  continuazione  del
reato. Il responsabile e' obbligato a provvedere  alla  riduzione  in
pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque  e'  tenuto
al risarcimento del danno». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle  aree  protette),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  30  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque   viola   le
          disposizioni di cui agli articoli 6  e  13  e'  punito  con
          l'arresto fino a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire
          duecentomila a lire  cinquantamilioni.  Chiunque  viola  le
          disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19,  comma
          3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con  l'ammenda
          da lire duecentomila a  lire  venticinquemilioni.  Le  pene
          sono raddoppiate in caso di recidiva. 
              1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
          con i mezzi e gli strumenti di cui  all'articolo  2,  comma
          9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di  un'unita'
          da diporto, che comunque non sia a conoscenza  dei  vincoli
          relativi a tale area, violi il  divieto  di  navigazione  a
          motore di cui all'articolo 19,  comma  3,  lettera  e),  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 200 euro a 1.000 euro. 
              2.  La  violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
          organismi di  gestione  delle  aree  protette  e'  altresi'
          punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  lire  cinquantamila  a  lire  duemilioni.   Tali
          sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui  allalegge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal   legale
          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
          protetta. 
              2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al
          comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
          euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata  con
          i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis,
          e la persona al comando o alla  conduzione  dell'unita'  da
          diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli  relativi
          a tale area. 
              3. In caso di violazioni costituenti ipotesi  di  reati
          perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o
          dell'articolo 733-bis del codice penale,  il  sequestro  di
          quanto  adoperato  per  commettere  gli  illeciti  ad  essi
          relativi puo' essere disposto, in caso di flagranza,  anche
          dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine
          di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato.  Il
          responsabile e' obbligato a provvedere  alla  riduzione  in
          pristino dell'area danneggiata, ove possibile,  e  comunque
          e' tenuto al risarcimento del danno. 
              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
          nei casi di particolare gravita', la  confisca  delle  cose
          utilizzate per la consumazione dell'illecito. 
              5. Si applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689, in quanto non in  contrasto  con  il
          presente articolo. 
              6.  In  ogni  caso  trovano   applicazione   le   norme
          dell'articolo18 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  sul
          diritto al  risarcimento  del  danno  ambientale  da  parte
          dell'organismo di gestione dell'area protetta. 
              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
          di salvaguardia delle riserve naturali statali. 
              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche in relazione alla  violazione  alle  disposizioni  di
          leggi regionali che prevedono  misure  di  salvaguardia  in
          vista della istituzione di aree  protette  e  con  riguardo
          alla  trasgressione  di  regolamenti  di  parchi   naturali
          regionali. 
              9.  Nell'area  protetta  dei  monti  Cervati,  non   si
          applicano, fino alla costituzione del  parco  nazionale,  i
          divieti di cui all'articolo 17, comma 2.».