Art. 5 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. All'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le
parole: «o cose  di  interesse  storico  o  artistico  ovunque  siano
ubicate» sono soppresse. 
  2. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il secondo periodo del secondo  comma  dell'articolo  639  del
codice penale; 
    b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  635  e  639  del
          codice penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previstodall'articolo 331, e' punito con la  reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
          deteriora o rende, in tutto  o  in  parte,  inservibili  le
          seguenti cose altrui: 
                1. edifici pubblici o  destinati  a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                2. opere destinate all'irrigazione; 
                3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,
          o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati
          al rimboschimento; 
                4.  attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
              Chiunque distrugge, disperde,  deteriora  o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Per i reati di cui ai commi precedenti, la  sospensione
          condizionale della  pena  e'  subordinata  all'eliminazione
          delle conseguenze dannose o pericolose del  reato,  ovvero,
          se  il  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di
          attivita' non retribuita a favore della  collettivita'  per
          un tempo determinato, comunque non  superiore  alla  durata
          della pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  dal
          giudice nella sentenza di condanna.» 
              «Art.639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).
          - Chiunque, fuori dei  casi  preveduti  dall'articolo  635,
          deturpa o imbratta cose mobilialtrui e' punito,  a  querela
          della persona offesa, con la multa fino a euro 103. 
              Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi  di
          trasporto pubblici o privati,  si  applica  la  pena  della
          reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300  a  1.000
          euro. 
              Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui  al  secondo
          comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due
          anni e della multa fino a 10.000 euro. 
              Nei  casi  previsti  dal  secondo  comma   si   procede
          d'ufficio. 
              Con la sentenza di condanna  per  i  reati  di  cui  al
          secondo  e  terzo  comma  il  giudice,  ai  fini   di   cui
          all'articolo 165, primo comma, puo' disporre  l'obbligo  di
          ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora  cio'
          non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le  spese  o  di
          rimborsare quelle a  tal  fine  sostenute,  ovvero,  se  il
          condannato non si oppone, la prestazione di  attivita'  non
          retribuita  a  favore  della  collettivita'  per  un  tempo
          determinato comunque non superiore alla durata  della  pena
          sospesa, secondo le modalita' indicate  nella  sentenza  di
          condanna.». 
              - Il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.  137»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O.