Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.