Art. 10 Obbligo di informativa 1. Anche in assenza di specifica richiesta del contraente, gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresi', le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni. Le informazioni sono rese anche con le modalita' indicate dal Garante per la protezione dei dati personali in conformita' a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note all'art. 1.