Art. 10 
 
                       Obbligo di informativa 
 
  1. Anche in assenza di  specifica  richiesta  del  contraente,  gli
operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al  momento
della chiamata ovvero all'interno del materiale  pubblicitario  o  di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale inviato tramite  posta  cartacea,  indicano
con precisione al contraente che i loro  dati  personali  sono  stati
estratti  legittimamente  dagli  elenchi   di   contraenti   di   cui
all'articolo  129  del  Codice  ovvero  da  altre  fonti,   fornendo,
altresi',  le  indicazioni   utili   all'eventuale   iscrizione   del
contraente nel registro pubblico delle opposizioni.  Le  informazioni
sono rese  anche  con  le  modalita'  indicate  dal  Garante  per  la
protezione dei  dati  personali  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 12, paragrafi 7 e 8, del RGPD. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  del  Parlamento
          europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          si veda nelle note all'art. 1.