Art. 11 Campagne informative per il consumatore 1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale fine disponibili di cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa rivolta ai contraenti, da attuare nel corso del primo semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua effettiva realizzazione, idonea a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per le medesime finalita', gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 4 (Educazione del consumatore). - 1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.» - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2. 2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»