Art. 11 
 
               Campagne informative per il consumatore 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, nell'ambito delle risorse a tale  fine  disponibili  di
cui al Fondo previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388, il Ministero dello sviluppo economico  e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio  nazionale
dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una  campagna
informativa rivolta ai contraenti, da attuare  nel  corso  del  primo
semestre di funzionamento del registro a partire dalla sua  effettiva
realizzazione, idonea a favorire la  piena  consapevolezza  dei  loro
diritti e delle modalita' di opposizione al trattamento di  dati  per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta  o  per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale.
Per le medesime finalita', gli operatori autorizzati  alla  fornitura
di servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico  o  che  effettuano
vendite o promozioni commerciali tramite posta  cartacea,  mettono  a
disposizione dei propri contraenti  o  destinatari  delle  promozioni
commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro  diritti
di  opposizione  mediante  iscrizione  nel  registro  pubblico  delle
opposizioni, anche con l'inserimento di  specifiche  informative  nei
documenti di fatturazione o di promozione commerciale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
                «Art.  4   (Educazione   del   consumatore).   -   1.
          L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata  a
          favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo
          sviluppo dei rapporti  associativi,  la  partecipazione  ai
          procedimenti  amministrativi,  nonche'  la   rappresentanza
          negli organismi esponenziali. 
                2.  Le   attivita'   destinate   all'educazione   dei
          consumatori, svolte da soggetti  pubblici  o  privati,  non
          hanno finalita' promozionale, sono dirette  ad  esplicitare
          le  caratteristiche  di  beni  e  servizi   e   a   rendere
          chiaramente percepibili benefici e costi  conseguenti  alla
          loro   scelta;   prendono,    inoltre,    in    particolare
          considerazione le  categorie  di  consumatori  maggiormente
          vulnerabili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 148 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388: 
                «Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
          amministrative  irrogate   dall'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
          sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del  mercato   sono   destinate   ad
          iniziative  a  vantaggio  dei  consumatori,  salvo   quanto
          previsto al secondo periodo del comma 2. 
                2. Le entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo, per  la  parte
          eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 8 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2019,  con
          decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica  ad  un  apposito  fondo  iscritto
          nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e  dell'artigianato  per  essere  destinate  alle
          iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
          in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentite   le   competenti
          Commissioni  parlamentari.  Le  entrate   derivanti   dalle
          sanzioni amministrative  di  cui  all'articolo  51-septies,
          Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato  1  al  decreto
          legislativo  23  maggio  2011,  n.  79,  sono  destinate  a
          iniziative  a  vantaggio  dei  viaggiatori.  Tali   entrate
          affluiscono ad apposito capitolo/articolo  di  entrata  del
          bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze  a  un  apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  per   essere   destinate   alle
          iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
          volta con decreto del Ministro dei beni e  delle  attivita'
          culturali   e   del   turismo,   sentite   le   commissioni
          parlamentari. 
                2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
          al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
          derivanti  dalle  misure  antinflazionistiche  dirette   al
          contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. 
                2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
          incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate,  per
          l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di  garanzia  per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»