Art. 12 Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali 1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte delle pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di eseguire i controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonche' per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.