Art. 12 
 
                   Controllo da parte del Garante 
                per la protezione dei dati personali 
 
  1. Il  gestore  assicura  l'accesso  al  registro  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, e da
parte del Garante per la protezione dei dati personali,  al  fine  di
eseguire i controlli  sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  del
registro stesso, nonche' per ogni  altra  verifica  o  ispezione  che
risulti necessaria secondo quanto previsto dal RGPD e dal Codice.