Art. 13 Tutela del contraente 1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si veda nelle note all'art. 1. La Parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Tutela dell'interessato e sanzioni».