Art. 13 
 
                        Tutela del contraente 
 
  1.  In  caso  di  violazione  delle   prescrizioni   del   presente
regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui  al
Capo VIII del RGPD e alla Parte III del Codice. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per  i  riferimenti  al  regolamento  del  Parlamento
          europeo relativo alla protezione delle persone fisiche  con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati),
          si veda nelle note all'art. 1. 
              La Parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, reca: «Tutela dell'interessato e sanzioni».