Art. 3 Istituzione del registro 1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e delle disposizioni di cui al presente regolamento, il registro pubblico delle opposizioni relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi. 2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del RGPD, puo' essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro di cui al comma 1 ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), si veda nelle note all'art. 1.