Art. 3 
 
                      Istituzione del registro 
 
  1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  istituisce,  ai  sensi
dell'articolo 130, commi 3-bis e 3-ter, del Codice,  della  legge  11
gennaio  2018,  n.  5,  e  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
regolamento, il registro pubblico  delle  opposizioni  relativo  agli
indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte  le
numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate  nei
medesimi elenchi. 
  2. Il diritto di opposizione, di cui all'articolo 21, paragrafo  2,
del RGPD, puo'  essere  esercitato  dal  contraente  iscrivendosi  al
registro di cui al  comma  1  ed  ha  efficacia  con  riferimento  al
trattamento  dei  dati  personali  di  cui  al  presente  regolamento
effettuato per fini di invio di materiale pubblicitario o di  vendita
diretta, ovvero per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   130   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per i riferimenti del regolamento 27 aprile 2016,  n.
          2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei  dati
          (RGPD), si veda nelle note all'art. 1.