Art. 4 
 
                Realizzazione e gestione del registro 
 
  1.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   provvede   alla
realizzazione  e  gestione  del   registro   anche   affidandone   la
realizzazione  e  la  gestione  a  soggetti  terzi  che  ne  assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante  contratto
di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di  affidamento  a
terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del RGPD, del Codice  e
del  presente  regolamento,  prevede,  sentito  il  Garante  per   la
protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche  in
riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di  cui  all'articolo
12, comma 1: 
    a) le condizioni generali di efficace ed  efficiente  svolgimento
del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario; 
    b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto  dei
provvedimenti di competenza del Ministero dello  sviluppo  economico,
basati sugli effettivi costi  di  funzionamento  e  manutenzione  del
registro; 
    c) le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie  da
prestare e la responsabilita' dell'affidatario, le penali per il caso
di inadempimento; 
    d) l'obbligo dell'affidatario di  garantire  la  continuita'  del
servizio e il trasferimento di tutti i dati  nell'eventuale  fase  di
subentro di un nuovo affidatario o in caso  di  mutamento  soggettivo
dell'affidatario; 
    e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attivita' di  vigilanza
e controllo da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  per  i
profili  attinenti  al  rispetto  dell'atto  di  affidamento  e   del
contratto di servizio, e da parte del Garante per la  protezione  dei
dati personali, per i profili di propria competenza. 
  2. La concreta  realizzazione  ed  il  funzionamento  del  registro
devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a  tale
fine il Ministero dello sviluppo economico anche per il  tramite  del
gestore del registro pubblico delle opposizioni: 
    a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
regolamento   provvede   allo   svolgimento   e   conclusione   della
consultazione dei  principali  operatori  e  delle  associazioni  dei
consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei  Consumatori  e
degli Utenti, a norma dell'articolo 136  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206; 
    b) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente regolamento provvede, in collaborazione con il  Dipartimento
per la trasformazione digitale della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, anche sulla base dell'esito delle consultazioni di cui alla
lettera a),  alla  predisposizione  ed  attivazione  delle  modalita'
tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da
parte dei contraenti e di funzionamento ed accesso, anche telematico,
nonche'  alla  verifica  delle  liste  di  contatti  da  parte  degli
operatori. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
          recante: «Codice dei  contratti  pubblici»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  136  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): 
                «Art. 136. (Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
          degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero  dello
          sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
          degli utenti, di seguito denominato: "Consiglio". 
              2.  Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le   proprie
          iniziative, della struttura e del personale  del  Ministero
          dello sviluppo economico, e'  composto  dai  rappresentanti
          delle associazioni dei consumatori e degli utenti  inserite
          nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un  rappresentante
          designato  dalla  Conferenza  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto
          dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato.
          Il Consiglio e' nominato con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, e dura in carica tre anni. 
              3.  Il   Consiglio   invita   alle   proprie   riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative  dei  consumatori.  Possono   altresi'   essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni di regolamentazione o di normazione  del  mercato,
          delle categorie economiche  e  sociali  interessate,  delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate. 
              4. E' compito del Consiglio: 
                a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli  schemi  di
          atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei
          consumatori e degli utenti; 
                b)  formulare  proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori  e  degli  utenti,  anche  in  riferimento   ai
          programmi e alle politiche comunitarie; 
                c)  promuovere  studi,  ricerche  e  conferenze   sui
          problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e  degli
          utenti, ed il controllo della qualita'  e  della  sicurezza
          dei prodotti e dei servizi; 
                d)  elaborare  programmi  per  la  diffusione   delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti; 
                e)  favorire  iniziative  volte   a   promuovere   il
          potenziamento dell'accesso dei consumatori e  degli  utenti
          ai mezzi di  giustizia  previsti  per  la  soluzione  delle
          controversie; 
                f) favorire ogni forma di  raccordo  e  coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei consumatori e degli utenti, assumendo anche  iniziative
          dirette a promuovere la  piu'  ampia  rappresentanza  degli
          interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito  delle
          autonomie locali. A tale fine  il  presidente  convoca  una
          volta all'anno una sessione a carattere  programmatico  cui
          partecipano  di  diritto  i  presidenti   degli   organismi
          rappresentativi dei consumatori  e  degli  utenti  previsti
          dagli ordinamenti regionali e delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; 
                h)  segnalare  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  eventuali
          difficolta',    impedimenti    od    ostacoli,     relativi
          all'attuazione   delle   disposizioni   in    materia    di
          semplificazione   procedimentale   e   documentale    nelle
          pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono  verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'Ispettorato
          della  funzione  pubblica  e  l'Ufficio   per   l'attivita'
          normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e
          delle procedure.»