Art. 5 Soggetti obbligati all'accesso e modalita' di adesione al servizio 1. Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono con o senza l'intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, presenta istanza presso il gestore del registro, comprensiva di: a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore: per le persone fisiche, documento di identita' in corso di validita' del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identita' del legale rappresentante pro tempore, atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, atto costitutivo e statuto; attestazione dell'identita' dell'operatore puo' avvenire anche attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono con o senza o senza l'intervento di un operatore umano, dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale puo' essere contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i contatti con i contraenti; c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare. 2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validita' dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 5 del 2018: «1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»