Art. 5 
 
                   Soggetti obbligati all'accesso 
                 e modalita' di adesione al servizio 
 
  1.  Ciascun  operatore,  per  effettuare   il   trattamento   delle
numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l'impiego del telefono
con o senza l'intervento di un operatore  umano,  o  degli  indirizzi
postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta  cartacea,
per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta  o
per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di   comunicazione
commerciale,  presenta  istanza  presso  il  gestore  del   registro,
comprensiva di: 
    a) documentazione attestante l'identita' dell'operatore:  per  le
persone fisiche, documento di identita' in  corso  di  validita'  del
soggetto;  per  le  persone  giuridiche  e   gli   enti   anche   non
riconosciuti, documento di identita' del  legale  rappresentante  pro
tempore, atto di conferimento del potere di  rappresentanza  o  della
carica  detenuta  dal   titolare,   atto   costitutivo   e   statuto;
attestazione  dell'identita'  dell'operatore  puo'   avvenire   anche
attraverso le modalita' previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    b) per i soli operatori che effettuano  il  trattamento  mediante
l'impiego del telefono  con  o  senza  o  senza  l'intervento  di  un
operatore  umano,  dichiarazione  di  attivazione  del   sistema   di
identificazione  della  linea  chiamante  alla  quale   puo'   essere
contattato ovvero dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o
prefissi specifici stabiliti dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, secondo quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  1,
della legge n. 5 del 2018, ovvero, nel caso di  affidamento  a  terzi
del servizio di effettuazione delle chiamate, l'indicazione dei  dati
identificativi di ogni soggetto che curera' materialmente i  contatti
con i contraenti; 
    c)  l'elenco  o  gli  elenchi  aggiornati   di   contraenti   che
costituiscono la fonte dei dati  personali  che  l'operatore  intende
trattare. 
  2. Il gestore del registro, entro  quindici  giorni  dall'effettivo
ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione  e
i profili di autorizzazione all'operatore. Il  gestore  pubblica  gli
estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di
contatto, in apposito elenco consultabile sul sito  web  relativo  al
registro pubblico delle opposizioni per un periodo  non  superiore  a
dodici  mesi  dall'ultima  consultazione   del   medesimo   registro.
L'operatore comunica al gestore del  registro,  senza  ritardo,  ogni
variazione dei dati comunicati al momento del  deposito  dell'istanza
di accesso al registro.  La  validita'  dell'iscrizione  al  registro
cessa decorsi dodici  mesi  dall'ultima  consultazione  del  medesimo
registro. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          citata legge n. 5 del 2018: 
                «1. Tutti gli operatori  che  svolgono  attivita'  di
          call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte  a
          numerazioni nazionali fisse o mobili  devono  garantire  la
          piena    attuazione    dell'obbligo    di     presentazione
          dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di
          quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera  b),  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal
          fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni individua,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
          codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto  2003,  n.
          259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
          distinguere  in  modo  univoco  le   chiamate   telefoniche
          finalizzate ad attivita' statistiche da quelle  finalizzate
          al compimento di ricerche di  mercato  e  ad  attivita'  di
          pubblicita',  vendita  e  comunicazione  commerciale.   Gli
          operatori esercenti l'attivita' di call  center  provvedono
          ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per
          i servizi di  call  center,  anche  delocalizzati,  facendo
          richiesta di assegnazione delle relative numerazioni  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  previsto  al  periodo   precedente,   oppure
          presentano l'identita' della linea  a  cui  possono  essere
          contattati.   L'Autorita'   vigila   sul   rispetto   delle
          disposizioni di cui al presente comma applicando,  in  caso
          di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
          30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»