Art. 6 
 
                    Costi di accesso al registro 
 
  1. Gli operatori tenuti a consultare il registro  corrispondono  al
gestore del registro le tariffe di accesso  su  base  annuale  o  per
altre frazioni temporali, anche di durata  minore,  a  seconda  delle
esigenze dell'operatore  e  nei  limiti  stabiliti  dal  gestore.  Il
gestore  del  registro,  se  diverso  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, predispone annualmente il piano preventivo  dei  costi  di
funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte
delle tariffe per l'anno  successivo,  e  lo  comunica  entro  il  30
novembre al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano  e'
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai  sensi
dell'articolo   130,   comma   3-ter,   lettera   b),   del   Codice.
L'aggiornamento periodico delle  tariffe  avviene  nel  rispetto  dei
criteri  generali  stabiliti  dal   decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 1, comma 13, della  legge  11  gennaio  2018,  n.  5.  I
proventi  delle   tariffe   d'accesso   al   registro   costituiscono
esclusivamente risorse per la gestione dello  stesso  e  non  possono
essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico  ai  sensi  dell'articolo  130,
comma  3-ter,  lettera  b),  del  Codice,  e'  determinato  il  piano
preventivo  dei  costi  e  delle  tariffe   per   la   realizzazione,
l'avviamento, la gestione e la  manutenzione  del  registro,  incluso
quanto necessario alle campagne informative di cui  all'articolo  11,
previa verifica del  piano  preventivo  predisposto  annualmente  dal
gestore. 
  2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero
dello sviluppo economico, le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle
tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate ai corrispondenti  capitoli  della  spesa  del  Ministero
dello sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
provvede  alla  gestione  del  registro  con  le  risorse   umane   e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   130   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Per il  testo  dell'all'articolo  1  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1.