Art. 7 
 
     Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro 
 
  1. Ciascun contraente puo' chiedere al gestore del registro che  la
numerazione della quale  e'  intestatario,  riportata  o  meno  negli
elenchi di cui all'articolo  129  del  Codice,  o  il  corrispondente
indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel
registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale,  effettuato
mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta  cartacea
nonche', ai fini della revoca di cui al  comma  7,  mediante  sistemi
automatizzati di chiamata o chiamate  senza  operatore.  L'iscrizione
avviene gratuitamente secondo le seguenti modalita': 
    a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul  sito
web del gestore del registro; in tale caso, il contraente e' tenuto a
comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne  la
disponibilita' e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica,
secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
b); l'attestazione dell'identita' del contraente puo' avvenire  anche
attraverso le modalita' previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    b) mediante  chiamata,  effettuata  dalla  linea  telefonica  con
numerazione  corrispondente  a  quella  per  la   quale   si   chiede
l'iscrizione  nel  registro,  al  numero   telefonico   appositamente
predisposto dal gestore del registro; il  sistema  funziona  mediante
risponditore  automatico,  con  possibilita'  per  il  contraente  di
ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in  caso
di difficolta' o di problemi per  l'iscrizione  o  il  rinnovo  o  la
revoca dell'iscrizione; 
    c) mediante posta elettronica; in tale  caso,  il  contraente  e'
tenuto  a  inviare  apposito   modulo   elettronico   contenente   la
numerazione  da  iscrivere   al   registro   e   a   dimostrarne   la
disponibilita'. 
  2. Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro  di
cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentiti  il  Garante  per   la
protezione dei  dati  personali  e,  per  quanto  di  competenza,  il
Dipartimento per la  trasformazione  digitale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e
nel  rispetto  dei  parametri  e  delle   specifiche   tecniche   che
garantiscono il funzionamento del medesimo registro. 
  3.  Nel  caso  in  cui  il  contraente  sia  intestatario  di  piu'
numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel
registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma  1,
lettere a) o c). Il  gestore  del  registro  predispone  strumenti  a
disposizione del contraente per consentire la verifica della  propria
iscrizione al registro. 
  4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma  1  possono
rinnovare   l'iscrizione   in   qualunque   momento.    Il    rinnovo
dell'iscrizione al  registro  comporta  la  revoca  del  consenso  al
trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato  ai
titolari  del  trattamento  precedentemente  alla  data  di   rinnovo
dell'iscrizione. 
  5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in  qualunque
momento la propria opposizione nei confronti di uno o piu' operatori.
La revoca dell'opposizione  consente  il  trattamento  da  parte  dei
titolari per fini di invio di materiale pubblicitario  o  di  vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale: 
    a) della numerazione  e  del  corrispondente  indirizzo  postale,
contenuti negli elenchi di  contraenti,  dalla  data  di  annotazione
della revoca dell'opposizione; 
    b) delle numerazioni nazionali, se  e'  stato  raccolto  apposito
consenso successivamente alla  data  piu'  recente  di  iscrizione  o
rinnovo dell'iscrizione nel registro, purche'  cio'  sia  avvenuto  o
avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21,  paragrafo  2,
del RGPD. 
  6. L'iscrizione al registro preclude  qualsiasi  trattamento  degli
indirizzi postali contenuti  negli  elenchi  di  contraenti  e  delle
numerazioni nazionali fisse e mobili da  parte  degli  operatori  per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta  o  per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione  commerciale,
effettuato mediante l'impiego  del  telefono  oppure  mediante  posta
cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 
  7. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il  rinnovo
dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di  esplicita  richiesta
dei   contraenti,   si   intendono   revocati   tutti   i    consensi
precedentemente  espressi,  con  qualsiasi   forma   o   mezzo,   che
autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali,  che
siano o meno riportate negli elenchi  di  cui  all'articolo  129  del
Codice, effettuato  mediante  l'impiego  del  telefono  con  o  senza
operatore per  fini  di  pubblicita'  o  di  vendita  ovvero  per  il
compimento di ricerche di  mercato  o  di  comunicazione  commerciale
oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici  rapporti
contrattuali dei quali e' parte il contraente si  applica  l'articolo
1, comma 5, della legge n. 5 del 2018. 
  8. Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare
l'iscrizione al registro senza alcuna  limitazione.  L'iscrizione  al
registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate  dal
gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento
di ricezione della richiesta del contraente. 
  9.  L'iscrizione  nel   registro   di   una   numerazione   o   del
corrispondente  indirizzo  postale   riportato   negli   elenchi   di
contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da
parte del  contraente  intestatario  della  linea.  L'iscrizione  del
contraente nel registro e' riferita unicamente  alla  numerazione  al
medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale
e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti. 
  10. Il gestore  del  registro  aderisce  alle  regole  e  modalita'
organizzative per la realizzazione e  l'offerta  di  un  servizio  di
elenco telefonico generale stabilite dall'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui  all'articolo
98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.  207,  o
acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati  unica  vigente,
provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente,  al  fine  di
verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo  o
la revoca nel registro sono presenti o  meno  negli  elenchi  di  cui
all'articolo 129 del Codice. Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente  regolamento  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, sentiti l'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati  personali  per
quanto di propria competenza, sono definiti: 
    a) le specifiche e i requisiti tecnici  e  di  sicurezza  per  la
fornitura da parte dei gestori telefonici  al  gestore  del  registro
delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di
cui  all'articolo   129   del   Codice,   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018; 
    b) le modalita' attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera
a)  devono  essere  fornite  al  gestore   del   registro   al   fine
dell'iscrizione di default, qualora non gia' iscritte. 
  11. Le numerazioni  e  i  corrispondenti  indirizzi  postali,  gia'
iscritti  nel  registro  pubblico  delle  opposizioni  alla  data  di
istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono
automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando  la
facolta'  del  contraente  di  rinnovare  o   revocare   la   propria
opposizione successivamente all'iscrizione. 
  12.  L'iscrizione  al  registro  pubblico  delle  opposizioni  puo'
avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario  ed  anche  nei
giorni  festivi,  quanto  meno   con   riferimento   alle   modalita'
automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro,  per  dodici
mesi dal momento  della  loro  generazione,  le  registrazioni  degli
eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche'
delle  operazioni  di  iscrizione  o   di   rinnovo   o   di   revoca
dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da  parte  dei
contraenti,   secondo    criteri    di    completezza,    integrita',
inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni  sono  protette
dal gestore  del  registro  contro  l'accesso  abusivo,  in  modo  da
consentire l'accesso ad esse solo per finalita'  ispettive  da  parte
del Garante per la protezione dei  dati  personali  o  dell'autorita'
giudiziaria. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  129  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1.  Il  Garante
          individua con proprio provvedimento,  in  cooperazione  con
          l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  ai  sensi
          dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa
          dell'Unione europea,  le  modalita'  di  inserimento  e  di
          successivo  utilizzo  dei  dati   personali   relativi   ai
          contraenti  negli  elenchi   cartacei   o   elettronici   a
          disposizione del pubblico. 
                2. Il provvedimento  di  cui  al  comma  1  individua
          idonee  modalita'  per  la  manifestazione   del   consenso
          all'inclusione   negli    elenchi    e,    rispettivamente,
          all'utilizzo dei dati per finalita' di invio  di  materiale
          pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
          ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  nonche'
          per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo  2,  del
          Regolamento,   in   base   al   principio   della   massima
          semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi
          a fini di mera ricerca  del  contraente  per  comunicazioni
          interpersonali,  e  del  consenso  specifico  ed   espresso
          qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in  tema
          di verifica,  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  senza
          oneri.» 
              - Per il  testo  dell'all'articolo  1  della  legge  11
          gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'articolo  98-vicies  quinquies  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si  veda  nelle
          note alle premesse.