Art. 7 Modalita' e tempi di iscrizione dei contraenti al registro 1. Ciascun contraente puo' chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale e' intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea nonche', ai fini della revoca di cui al comma 7, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L'iscrizione avviene gratuitamente secondo le seguenti modalita': a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente e' tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilita' e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, secondo le modalita' tecniche di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b); l'attestazione dell'identita' del contraente puo' avvenire anche attraverso le modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; b) mediante chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilita' per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficolta' o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione; c) mediante posta elettronica; in tale caso, il contraente e' tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilita'. 2. Le modalita' tecniche e operative di iscrizione nel registro di cui al comma 1 possono essere ulteriormente definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di migliorare l'accesso al servizio e nel rispetto dei parametri e delle specifiche tecniche che garantiscono il funzionamento del medesimo registro. 3. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di piu' numerazioni, e' possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro, a condizione di utilizzare le modalita' di cui al comma 1, lettere a) o c). Il gestore del registro predispone strumenti a disposizione del contraente per consentire la verifica della propria iscrizione al registro. 4. I contraenti iscritti al registro ai sensi del comma 1 possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento. Il rinnovo dell'iscrizione al registro comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione di cui al comma 7, prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione. 5. I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o piu' operatori. La revoca dell'opposizione consente il trattamento da parte dei titolari per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale: a) della numerazione e del corrispondente indirizzo postale, contenuti negli elenchi di contraenti, dalla data di annotazione della revoca dell'opposizione; b) delle numerazioni nazionali, se e' stato raccolto apposito consenso successivamente alla data piu' recente di iscrizione o rinnovo dell'iscrizione nel registro, purche' cio' sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 6, 7, 13, 14 e 21, paragrafo 2, del RGPD. 6. L'iscrizione al registro preclude qualsiasi trattamento degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 7. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 1 e con il rinnovo dell'iscrizione di cui al comma 4, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea. Con riferimento a specifici rapporti contrattuali dei quali e' parte il contraente si applica l'articolo 1, comma 5, della legge n. 5 del 2018. 8. Ogni contraente puo' iscriversi ovvero rinnovare ovvero revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione al registro, il rinnovo e la revoca dell'iscrizione sono effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente. 9. L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti e' a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea. L'iscrizione del contraente nel registro e' riferita unicamente alla numerazione al medesimo intestata e all'eventuale e corrispondente indirizzo postale e non puo' estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti. 10. Il gestore del registro aderisce alle regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente, al fine di verificare se i contraenti che richiedono l'iscrizione, il rinnovo o la revoca nel registro sono presenti o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di propria competenza, sono definiti: a) le specifiche e i requisiti tecnici e di sicurezza per la fornitura da parte dei gestori telefonici al gestore del registro delle numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 5 del 2018; b) le modalita' attraverso cui le numerazioni di cui alla lettera a) devono essere fornite al gestore del registro al fine dell'iscrizione di default, qualora non gia' iscritte. 11. Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, gia' iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1, si intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro, ferma restando la facolta' del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione. 12. L'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni puo' avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalita' automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, rinnovo o revoca, nonche' delle operazioni di iscrizione o di rinnovo o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni da parte dei contraenti, secondo criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 129 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.» - Per il testo dell'all'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5 si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'articolo 98-vicies quinquies del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.