Art. 8 
 
                 Modalita' tecniche di funzionamento 
          e di accesso al registro da parte degli operatori 
 
  1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche,
destinate all'interfaccia con il registro, agli standard  tecnologici
e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa  consultazione
con i principali operatori. La consultazione  del  registro  pubblico
delle opposizioni, da parte degli operatori, deve  essere  unicamente
finalizzata alla corretta esecuzione  degli  obblighi  derivanti  dai
commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo  130  del  Codice,  dalla
legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento. 
  2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica
e di  vendita  telefonica  o  che  compiono  ricerche  di  mercato  o
comunicazioni commerciali  telefoniche,  nonche'  mediante  l'impiego
della posta cartacea, hanno l'obbligo di  consultare  mensilmente,  e
comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il
registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento
delle proprie liste.  La  consultazione  del  registro  da  parte  di
ciascun  operatore  ha  efficacia  pari  a  quindici  giorni  per   i
trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale, mediante l'impiego  del  telefono,  con  o
senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per
le medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea. 
  3. Le modalita' di consultazione del registro non devono consentire
il trasferimento di dati personali  contenuti  nel  registro  stesso,
prevedendo  sistemi  automatizzati  che  permettano  al  gestore  del
registro   di   ricevere   l'elenco    elettronico    dell'operatore,
confrontarlo  con  i  dati  contenuti  nel  registro  e  aggiornarlo,
mettendo   nuovamente   a   disposizione   dell'operatore   le   sole
informazioni pertinenti,  in  un'apposita  sezione  del  sito  web  o
trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza  che
questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro.  Il
gestore  del  registro  da'  corso  all'interrogazione  selettiva  di
ciascun  operatore  entro  ventiquattro  ore  dalla  ricezione  della
richiesta. 
  4. Il gestore del registro stabilisce in  quale  specifico  formato
elettronico  e'  possibile  trasmettere  gli  elenchi  legittimamente
detenuti  per  il  loro  confronto  con  il  registro  e   successivo
aggiornamento,  anche  tenendo  conto  delle   eventuali   evoluzioni
tecnologiche. 
  5. Di ogni operazione, effettuata  da  parte  degli  operatori,  di
accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati
contenuti nel registro sono  conservate  a  cura  del  gestore  dello
stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione,  le
registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e
di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri  di  completezza,
integrita', inalterabilita'  e  verificabilita'.  Tali  registrazioni
sono protette dal gestore del registro contro l'accesso  abusivo,  in
modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive  da
parte  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali   o
dell'autorita' giudiziaria. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   130   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.