Art. 8 Modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori 1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori. La consultazione del registro pubblico delle opposizioni, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice, dalla legge n. 5 del 2018 e dal presente regolamento. 2. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonche' mediante l'impiego della posta cartacea, hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore, e pari a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalita' mediante l'impiego della posta cartacea. 3. Le modalita' di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendo nuovamente a disposizione dell'operatore le sole informazioni pertinenti, in un'apposita sezione del sito web o trasmettendole per posta elettronica all'operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da' corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. 4. Il gestore del registro stabilisce in quale specifico formato elettronico e' possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche. 5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro sono conservate a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrita', inalterabilita' e verificabilita'. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalita' ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 1.