Art. 9
Obbligo di presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali
1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center
rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando
effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, secondo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018.
2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina e
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 applicando,
in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge n. 5 del 2018.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge n. 5 del 2018:
«1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di
call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte a
numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la
piena attuazione dell'obbligo di presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di
quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal
fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del
codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche
finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate
al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di
pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli
operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono
ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per
i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo
richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure
presentano l'identita' della linea a cui possono essere
contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso
di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»