Art. 9 
 
            Obbligo di presentazione dell'identificazione 
     della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali 
 
  1. Gli operatori e i soggetti che svolgono attivita' di call center
rivolte a  numerazioni  telefoniche  nazionali  sono  tenuti,  quando
effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini  di  invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per  il  compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la
presentazione dell'identificazione  della  linea  chiamante,  secondo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018. 
  2. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  disciplina  e
vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1  applicando,
in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo  2,  comma  1,
della legge n. 5 del 2018. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  1,  della
          legge n. 5 del 2018: 
                «1. Tutti gli operatori  che  svolgono  attivita'  di
          call center, per chiamate con o senza operatore, rivolte  a
          numerazioni nazionali fisse o mobili  devono  garantire  la
          piena    attuazione    dell'obbligo    di     presentazione
          dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di
          quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera  b),  del
          codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal
          fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni individua,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
          codice di cui al decreto legislativo  1º  agosto  2003,  n.
          259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e
          distinguere  in  modo  univoco  le   chiamate   telefoniche
          finalizzate ad attivita' statistiche da quelle  finalizzate
          al compimento di ricerche di  mercato  e  ad  attivita'  di
          pubblicita',  vendita  e  comunicazione  commerciale.   Gli
          operatori esercenti l'attivita' di call  center  provvedono
          ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per
          i servizi di  call  center,  anche  delocalizzati,  facendo
          richiesta di assegnazione delle relative numerazioni  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni  previsto  al  periodo   precedente,   oppure
          presentano l'identita' della linea  a  cui  possono  essere
          contattati.   L'Autorita'   vigila   sul   rispetto   delle
          disposizioni di cui al presente comma applicando,  in  caso
          di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
          30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»