Art. 10 
 
       Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  2.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato B sono  prorogati  al  30  giugno  2022  e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente. 
  3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie,  alle  Istituzioni  di  alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e  c),  del  decreto-legge  6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
settembre 2021, n. 133. 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  continuano  ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in  atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022. 
  5. Le aree sanitarie temporanee,  gia'  attivate  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  per  la  gestione
dell'emergenza COVID-19  possono  continuare  ad  operare,  anche  in
deroga ai requisiti autorizzativi e di  accreditamento,  fino  al  31
dicembre 2022.