Art. 10
Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative
disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
3. Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni
universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni
di alta formazione collegate alle universita', le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 2021, n. 133.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 259, commi da 2 a 5, e 260,
commi da 2 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad
applicarsi fino al 30 giugno 2022 ai concorsi indetti e gia' in atto
nonche' ai corsi in atto alla data del 31 marzo 2022.
5. Le aree sanitarie temporanee, gia' attivate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione
dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in
deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31
dicembre 2022.