Art. 11
Sanzioni e controlli
1. All'articolo 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a
decorrere dal 1° aprile 2022 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, commi
9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter comma 2, 10-quater, nonche'
delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 9-ter
dell'articolo 9, al comma 4 dell'articolo 9-bis, al comma 3
dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse
in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. Dopo una violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g),
in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19
da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, si
applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata
diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno
a dieci giorni.»;
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la
violazione della misura di cui all'articolo 10-ter, comma 1, e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265.».
2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo 2
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, continuano a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio.