Art. 11 
 
                        Sanzioni e controlli 
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  a
decorrere  dal  1°   aprile   2022   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9,  commi
9-bis e 9-ter, 9-bis, 9-bis.1, 10-ter  comma  2,  10-quater,  nonche'
delle ordinanze di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera  b),  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Dopo due violazioni delle disposizioni  di  cui  al  comma  9-ter
dell'articolo  9,  al  comma  4  dell'articolo  9-bis,  al  comma   3
dell'articolo 9-bis.1 e al comma 7, dell'articolo 10-quater, commesse
in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la
sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o
dell'attivita' da uno a  dieci  giorni.  Dopo  una  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere f)  e  g),
in relazione al possesso di una delle certificazioni  verdi  COVID-19
da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green  pass  rafforzato,  si
applica, a partire dalla seconda  violazione,  commessa  in  giornata
diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da  uno
a dieci giorni.»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Salvo che il fatto  costituisca  reato  punibile  ai  sensi
dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave  reato,  la
violazione della misura di  cui  all'articolo  10-ter,  comma  1,  e'
punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27  luglio  1934,
n. 1265.». 
  2. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e l'articolo  2
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  continuano  a
trovare applicazione nei casi in cui disposizioni vigenti facciano ad
essi espresso rinvio.