Art. 12
Disposizioni in materia di proroga delle Unita' speciali di
continuita' assistenziale e di contratti in favore di medici
specializzandi
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 4 e' abrogato.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 295, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), terzo periodo, e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente durante lo stato di
emergenza» sono soppresse.