Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia  di  proroga  delle  Unita'   speciali   di
continuita'  assistenziale  e  di  contratti  in  favore  di   medici
                           specializzandi 
 
  1. All'articolo 4-bis del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 4 e' abrogato. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  295,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. All'articolo 2-bis,  comma  1,  lettera  a),  terzo  periodo,  e
all'articolo 2-ter, comma 5, quarto  periodo,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole «esclusivamente  durante  lo  stato  di
emergenza» sono soppresse.