Art. 13 
 
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2  e  per
il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di
             adeguatezza dei sistemi sanitari regionali 
 
  1. Per continuare a  garantire  la  sorveglianza  epidemiologica  e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti  dal
Ministero della salute, anche  dopo  il  31  marzo  2022,  l'Istituto
superiore di sanita' gestisce la specifica  piattaforma  dati  a  tal
fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con  l'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile 27  febbraio  2020,  n.
640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio  2020,
che le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono
tenute ad  alimentare  con  i  dati  sui  casi,  acquisiti  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto  Istituto,
adottando misure tecniche  e  organizzative  idonee  a  tutelarne  la
riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai  sensi  del  presente
comma sono  comunicati  tempestivamente  dall'Istituto  superiore  di
sanita'  al  Ministero  della  salute,  secondo   le   modalita'   da
quest'ultimo  stabilite  e,  in  forma  aggregata,   sono   messi   a
disposizione delle regioni e delle province autonome. 
  2.  Ai  fini  del   monitoraggio   delle   risposte   immunologiche
all'infezione  e  ai  vaccini  somministrati   per   la   prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2  da  svolgersi  nel   rispetto   delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il  31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di  sanita'
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al  comma  1,  i  dati
individuali relativi ai  soggetti  cui  sono  somministrate  dosi  di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
  3. Anche dopo il 31 marzo  2022,  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il  sistema  Tessera  sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il  numero  dei  tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia  di  assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della  salute,  ai  fini  dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e  controllo  delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19. 
  4. I dati personali raccolti mediante  la  piattaforma  di  cui  al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati  dal  presente  articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali,  per  motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,  nonche'  a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca  scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
  5. Allo scopo di  garantire  la  collaborazione  scientifica  e  di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere   condivisi,   per   il    perseguimento    delle    finalita'
internazionalmente   riconosciute,   con   gli   specifici   database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro  europeo  per
la prevenzione e il controllo delle malattie. 
  6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle  funzioni  di
ricerca,   controllo,   consulenza,    regolazione    e    formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche  mediante  lo  sviluppo  di
nuovi modelli interpretativi dei dati  sanitari,  i  trattamenti  dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma  1,  sulla  base  di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa  apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure  tecniche  ed  organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico  e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica,  di
livello nazionale e internazionale, e da  pubbliche  amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016. 
  7. Per garantire lo svolgimento in condizioni  di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano  con  cadenza  giornaliera
l'andamento  della  situazione   epidemiologica   determinata   dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento,  le  condizioni  di  adeguatezza  del  sistema   sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  raccolgono  i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e  li  comunicano  quotidianamente  al  Ministero  della
salute e all'Istituto superiore di sanita'. 
  8. L'Istituto superiore  di  sanita',  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Ministero  della  salute
provvedono agli adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.