Art. 13
Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per
il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di
adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
1. Per continuare a garantire la sorveglianza epidemiologica e
microbiologica del SARS-CoV-2 sulla base degli indirizzi forniti dal
Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, l'Istituto
superiore di sanita' gestisce la specifica piattaforma dati a tal
fine gia' istituita presso il medesimo Istituto con l'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n.
640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020,
che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
tenute ad alimentare con i dati sui casi, acquisiti ai sensi
dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nonche' ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e secondo le modalita' indicate dal predetto Istituto,
adottando misure tecniche e organizzative idonee a tutelarne la
riservatezza e la sicurezza. I dati raccolti ai sensi del presente
comma sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di
sanita' al Ministero della salute, secondo le modalita' da
quest'ultimo stabilite e, in forma aggregata, sono messi a
disposizione delle regioni e delle province autonome.
2. Ai fini del monitoraggio delle risposte immunologiche
all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 da svolgersi nel rispetto delle
modalita' concordate con il Ministero della salute, anche dopo il 31
marzo 2022, quest'ultimo trasmette all'Istituto superiore di sanita'
in interoperabilita' con la piattaforma di cui al comma 1, i dati
individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di
vaccino anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.
3. Anche dopo il 31 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 19 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il sistema Tessera sanitaria
trasmette alla piattaforma di cui al comma 1 il numero dei tamponi
antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito,
con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva
trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento
delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle
malattie infettive e, in particolare, del COVID-19.
4. I dati personali raccolti mediante la piattaforma di cui al
comma 1 sono trattati dai soggetti indicati dal presente articolo,
per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per motivi
di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, nonche' a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o ai fini statistici, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
2, lettere i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
adottando le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza del dato, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. Allo scopo di garantire la collaborazione scientifica e di
sanita' pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti dalla
piattaforma di cui al comma 1, appositamente pseudonimizzati, possono
essere condivisi, per il perseguimento delle finalita'
internazionalmente riconosciute, con gli specifici database
dell'Organizzazione mondiale della sanita' e del Centro europeo per
la prevenzione e il controllo delle malattie.
6. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni di
ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione
dell'Istituto superiore di sanita', anche mediante lo sviluppo di
nuovi modelli interpretativi dei dati sanitari, i trattamenti dei
dati raccolti con la piattaforma di cui al comma 1, sulla base di
specifica e motivata richiesta al medesimo Istituto, previa apposita
pseudonimizzazione e adottando le misure tecniche ed organizzative
idonee ad assicurare la riservatezza e la sicurezza del dato, possono
essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e
di ricerca, nonche' da enti di particolare rilevanza scientifica, di
livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni,
che a tale scopo assumono la qualita' di responsabili del trattamento
ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile
2016.
7. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano monitorano con cadenza giornaliera
l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla
diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale
andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario
regionale. Ai fini di cui al primo periodo, dopo il 31 marzo 2022, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i
dati secondo i criteri indicati con specifica circolare del Ministero
della salute e li comunicano quotidianamente al Ministero della
salute e all'Istituto superiore di sanita'.
8. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute
provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.