Art. 2 
 
Misure  urgenti  connesse  alla   cessazione   delle   funzioni   del
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
                              COVID-19 
 
  1. Al fine di continuare a  disporre,  anche  successivamente  alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con  adeguate  capacita'  di
risposta  a  possibili  aggravamenti  del   contesto   epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia da  COVID-19,  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente  istituita  un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di
altre misure di  contrasto  alla  pandemia,  che  opera  fino  al  31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori  oneri.  Il
direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario
dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18  del  2020  e,  con
proprio   provvedimento,   definisce   la   struttura    dell'Unita',
avvalendosi di una parte del personale della  Struttura  di  supporto
alle attivita'  del  citato  Commissario  straordinario,  nonche'  di
personale in servizio presso il Ministero della  salute,  secondo  le
modalita' indicate dallo stesso Ministero,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  e'
nominato un dirigente di prima  fascia,  appartenente  ai  ruoli  del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,
e che opera in coordinamento e a supporto del  direttore  dell'Unita'
di cui al presente comma, senza  nuovi  o  maggiori  oneri.  L'Unita'
subentra in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti  capo  al
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con  il  Ministero  della  salute  e  con  il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale  della  sanita'  militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle  attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data  del
31  marzo  2022,  gia'  attribuite  alla  competenza   del   predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e'  assegnata  la
titolarita'  della  contabilita'  speciale  e  del   conto   corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita'  si  applicano,  ove  compatibili,  le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del  decreto-legge  n.  18
del 2020. 
  2. Al 31  dicembre  2022,  l'Unita'  procede  alla  chiusura  della
contabilita' speciale e del conto corrente di  cui  al  comma  1,  ai
sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le
eventuali somme ivi giacenti sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o  in  parte,  anche  con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere  Generale  dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della  spesa.  Le  eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite  all'erario.  A  decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1  e'  soppressa  e  il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i  rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1. 
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture per garantire le azioni  di  supporto  nel  contrasto  alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari  regionali,  assicurando  gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura  delle  patologie
epidemico-pandemiche  emergenti  e  di  dispositivi   di   protezione
individuale, anche in relazione agli  obiettivi  ed  agli  interventi
connessi,  nell'immediato,  alla  attuazione  del  piano   strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1,  commi  457  e  seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato  ad  assumere,  a  decorrere  dal  1°ottobre  2022,   con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia,  3  dirigenti  sanitari;  50
unita' di  personale  non  dirigenziale  con  professionalita'  anche
tecnica, da inquadrare nell'area III,  posizione  economica  F1,  del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia,  di  3  dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale  non  dirigenziale  appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma  sono  autorizzate  in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  del  presente   comma   e'
autorizzata la  spesa  di  euro  760.837  per  l'anno  2022  ed  euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023. 
  4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al  comma  3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza  obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo  10  del  decreto-legge  1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Il
personale assunto e' progressivamente assegnato fino al  31  dicembre
2022, all' Unita' di cui al comma 1, in  sostituzione  del  personale
appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'  autorizzata,  per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000  per  la  gestione  delle
procedure concorsuali e  una  spesa  pari  ad  euro  124.445  per  le
maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti   dall'assunzione   del
predetto contingente di personale. 
  5. Il Ministero della salute provvede entro  il  31  dicembre  2022
alla  definizione  del  nuovo  assetto  organizzativo.  Le   funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente  articolo,  nelle  more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014,  n.  59  o  da  altra  direzione  generale
individuata con decreto del Ministro della salute. 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3  e  4,  pari  a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. 
  7. Ai fini dell'immediata  attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli  alimenti»  sono  inserite  le
seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza  sanitaria,  nonche'  ogni
iniziativa volta  alla  cura  delle  patologie  epidemico  pandemiche
emergenti.».