Art. 2
Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19
1. Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla
data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacita' di
risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico
nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente istituita un'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31
dicembre 2022. Il direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il
direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario
dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con
proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita',
avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto
alle attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le
modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e'
nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie,
e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita'
di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L'Unita'
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il
supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanita' militare,
cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attivita'
amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del
31 marzo 2022, gia' attribuite alla competenza del predetto
Commissario straordinario. Al direttore dell'Unita' e' assegnata la
titolarita' della contabilita' speciale e del conto corrente
bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18
del 2020.
2. Al 31 dicembre 2022, l'Unita' procede alla chiusura della
contabilita' speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 44-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le
eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con
profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali
risorse non piu' necessarie sono acquisite all'erario. A decorrere
dal 1° gennaio 2023, l'Unita' di cui al comma 1 e' soppressa e il
Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie
strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle
pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli
approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie
epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione
individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi
connessi, nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero della salute e'
autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°ottobre 2022, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50
unita' di personale non dirigenziale con professionalita' anche
tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della
salute e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale appartenenti
all'area III. Le assunzioni del presente comma sono autorizzate in
deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nonche' in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3
si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo
di previo espletamento delle procedure di mobilita', con le modalita'
semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
personale assunto e' progressivamente assegnato fino al 31 dicembre
2022, all' Unita' di cui al comma 1, in sostituzione del personale
appartenente ad altre amministrazioni, in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata, per
l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle
procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le
maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del
predetto contingente di personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 31 dicembre 2022
alla definizione del nuovo assetto organizzativo. Le funzioni
attribuite al predetto Ministero dal presente articolo, nelle more
della riorganizzazione, sono assicurate dal Segretariato generale di
cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione generale
individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari a
euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le
seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni
iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche
emergenti.».