Art. 3
Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in
materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di
linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la
adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro
della salute, con propria ordinanza:
a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, puo'
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,
produttive e sociali;
b) sentiti i Ministri competenti per materia, puo' introdurre
limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonche' imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».