Art. 3 
 
Disciplina del potere di  ordinanza  del  Ministro  della  salute  in
materia di ingressi nel territorio nazionale e  per  la  adozione  di
     linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, l'articolo 10-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10-bis (Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della
salute in materia di ingressi  nel  territorio  nazionale  e  per  la
adozione di linee  guida  e  protocolli  connessi  alla  pandemia  da
COVID-19). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello  stato  di
emergenza e in relazione all'andamento  epidemiologico,  il  Ministro
della salute, con propria ordinanza: 
    a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa
con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo'
adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo
svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche,
produttive e sociali; 
    b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre
limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre
misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».