Art. 4 
 
                    Isolamento e autosorveglianza 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal  1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A decorrere  dal
1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione
o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. 
  2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro  che
hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al
SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente
nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie
respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e
5, fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto
stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2   e   di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione
di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  cio'  abilitati,  alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto. 
  3. Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 1 e 2.  La  cessazione  del  regime  di
isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di  un  test
antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2,
effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In
quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche,
al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del
referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime
dell'isolamento.».