Art. 5
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1°
aprile 2022, dopo l'articolo 10-ter, come inserito dal presente
decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 per il sistema
educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 e' fatto
obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro
utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di
persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta
Velocita';
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad
offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o
regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalita'
turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al
chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in
altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni
sportivi.
2. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da
quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private,
e' fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
3. Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati, al chiuso, e' fatto obbligo di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del
ballo.
4. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con una
persona con disabilita' in modo da non poter fare uso del
dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
5. L'obbligo di cui al comma 2 non sussiste quando, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia
garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non
conviventi.
6. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma
1, lettera a), avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1.
7. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui ai
commi 1, lettere b) e c), 2 e 3 sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3.
8. Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i
lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale
(DPI) di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari.».