Art. 6 
 
              Graduale eliminazione del green pass base 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
concernente  le  uscite  temporanee  degli  ospiti  dalle   strutture
residenziali, a decorrere dal 1° aprile 2022, le parole «Alle persone
ospitate» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre  2022,
alle persone ospitate». 
  2. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia  di  impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione  o  test,  cosiddetto  green  pass  base,  a
decorrere  dal  1°  aprile   2022,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero  territorio
nazionale  esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita': 
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
    b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al
chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di
ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive
riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; 
    c) concorsi pubblici; 
    d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    e) colloqui visivi in presenza con i detenuti  e  gli  internati,
all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; 
    f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si
svolgono all'aperto.»; 
    b) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 
  3. All'articolo 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  4. All'articolo 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per  l'accesso
alle strutture della formazione superiore, al comma  1,  a  decorrere
dal 1° aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione
dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30  aprile
2022». 
  5. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei  mezzi  di
trasporto, a decorrere dal 1° aprile 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dal 1° al 30 aprile
2022, e' consentito sull'intero territorio  nazionale  esclusivamente
ai soggetti muniti di una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto  green   pass   base,
l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo: 
    a) aeromobili adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di
persone; 
    b)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto
interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti
marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei
collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti; 
    c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario
passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta
Velocita'; 
    d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
    e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.»; 
    b) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «e al comma  2-bis»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 10-quater, comma 6»; 
    d) al comma 3-bis, le  parole  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure» sono
sostituite dalle seguenti: «Le misure» e le  parole  «e  fino  al  31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale»
sono soppresse; 
    e) al comma 4, le parole «, 2-bis» sono soppresse. 
  6. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore
pubblico, ai commi 1 e 6, a decorrere dal 1° aprile 2022,  le  parole
«31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  7. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da  parte  dei
magistrati negli uffici giudiziari, al comma 1, a  decorrere  dal  1°
aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine  di  cessazione  dello
stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022». 
  8. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  in
materia di impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nel  settore
privato, a decorrere dal 1° aprile 2022 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai commi  1  e  6,  le  parole  «31  marzo  2022,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 aprile 2022»; 
    b) al comma 7, le parole «31 marzo 2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022».